Sez. 3, Sentenza n. 6340 del 25/11/1988 (Rv. 460680 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - INCENDIO.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - INCENDIO.*
La prova che il custode è tenuto a fornire per liberarsi della presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2051 cod. civ. può dirsi raggiunta se sia positivamente accertato il caso fortuito, comprensivo, nella sua più lata accezione, anche della colpa del danneggiato o del fatto di un terzo. Nel caso di incendio non basta che questo possa essere attribuito ad una o ad altra delle varie cause fortuite prospettate in via d'ipotesi per poterne dedurre che sia stato osservato il dovere di custodia inteso come diligente Esercizio del potere di controllo sulla cosa. (V 288/85, mass n 438515; (V 520/80, mass n 403902; (Conf 2055/63, mass n 263163).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)