Sez. L, Sentenza n. 16190 del 16/11/2002 (Rv. 558561 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contestazione dell'addebito - Oggetto - Dati ed aspetti essenziali dei fatti materiali - Indicazione - Necessità - Qualificazione giuridica di tali fatti ad opera del datore di lavoro - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
La contestazione dell'addebito nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 7, primo comma, legge n. 300 del 1970, è corretta se ha ad oggetto i dati e gli aspetti essenziali del fatto materiale posto a fondamento del provvedimento sanzionatorio, così da garantire un'adeguata difesa dell'incolpato; l'immodificabilità della causa di licenziamento riguarda, quindi, solo gli elementi di fatto e non già la qualificazione dei medesimi, attività valutativa che appartiene in via esclusiva al giudice (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto i fatti contestati al lavoratore licenziato rilevanti non solo sotto il profilo civile e lavoristico, ma anche sotto l'eventuale aspetto penale, con conseguente trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)