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Sez. L, Sentenza n. 10761 del 03/11/1997 (Rv. 509430 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contestazione dell'addebito - Oggetto - Dati ed aspetti essenziali di fatti materiali - Indicazione - Necessità - Qualificazione dei fatti da parte del giudice - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509430-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

La contestazione dell'addebito, nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, deve avere ad oggetto i fatti ascritti al lavoratore, cioè i dati e gli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base del provvedimento sanzionatorio, così da consentire un'adeguata difesa dell'incolpato. Correlativamente l'immodificabilità della causa di licenziamento riguarda solo gli elementi di fatto e non già la qualificazione dei medesimi, attività valutativa che appartiene in via esclusiva al giudice.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)