Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 202 del 1971
Massime (8)
Massima n. 5819
- Processo penale
- Atti processuali
- Atti e provvedimenti del giudice
- Cod. proc. pen., art. 152 cpv.
- Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Assunta violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della costituzione
- Insussistenza
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
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Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che la norma denunciata lederebbe, in caso di prescrizione, il diritto di difesa, precludendo all'imputato la possibilità di presentare elementi di prova diretti a dimostrare l'infondatezza dell'accusa e creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che vengono giudicati prima o dopo il decorso del termine di prescrizione.
Norme impugnate
- art. 152, comma 2, codice di procedura penale del 1930
Parametri
Massima n. 5820
- Reati e pene
- Prescrizione del reato
- Risponde ad un interesse pubblico
- Prevalenza sull'interesse del prevenuto ad ottenere una sentenza di piena assoluzione.
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L'interesse del prevenuto ad ottenere una sentenza di piena assoluzione non può non cedere, nel caso di avvenuta prescrizione, dinanzi all'interesse generale di non perseguire reati dei quali il lungo tempo decorso dalla loro commissione abbia fatto venir meno o notevolmente attenuato il ricorso e l'allarme sociale ed abbia altresì reso difficile l'acquisizione del materiale probatorio.
Norme impugnate
- art. 152, comma 2, codice di procedura penale del 1930
Parametri
Massima n. 5821
- Processo penale
- Atti e provvedimenti del giudice
- Cod, proc. pen., art. 152
- Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Non contrasta con l'interesse generale di non perseguire i reati prescritti.
Leggi la massima
Con l'interesse generale di non perseguire reati prescritti non contrasta l'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale secondo cui deve farsi luogo ad una pronuncia in merito quando, pur risultando una causa di estinzione del reato, esistano prove evidenti dell'insussistenza del fatto, della sua non previsione come reato o dell'estraneità ad esso dell'imputato, trattandosi, nella specie, di pronuncia di carattere puramente dichiarativo di una situazione già concretata al momento della sopravvenienza della prescrizione.
Norme impugnate
- art. 152, comma 2, codice di procedura penale del 1930
Parametri
Massima n. 5822
- Processo penale
- Atti istruttori
- Compimento in vista di una pronuncia di proscioglimento in merito dell'imputato
- Contrasto con l'interesse generale di non perseguire i reati prescritti.
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Sarebbe in contrasto con l'interesse generale di non perseguire reati estinti per avvenuta prescrizione rendere necessario il compimento di atti istruttori diretti ad una pronuncia di proscioglimento in merito dell'imputato.
Norme impugnate
- art. 152, comma 2, codice di procedura penale del 1930
Parametri
Massima n. 5823
- Processo penale
- Interesse generale a non perseguire reati prescritti
- Affermata prevalenza sull'interesse del prevenuto ad ottenere una sentenza di piena assoluzione
- Non contrasta con essa la sentenza n. 175 del 1971 della corte sul diritto di rinunziare all'amnistia.
Leggi la massima
Con l'affermazione di prevalenza dell'interesse generale a non perseguire reati estinti per prescrizione sull'interesse del prevenuto ad ottenere una sentenza di piena assoluzione non contrasta la sent. n. 175 del 1971 della Corte costituzionale perché in quest'ultima pronunzia si è affermato il diritto dell'imputato ad ottenere una sentenza in merito nell'ipotesi di estinzione del reato per amnistia, ritenendosi costituzionalmente garantito il diritto di rinunziare all'amnistia.
Norme impugnate
- art. 152, comma 2, codice di procedura penale del 1930
Parametri
Massima n. 5824
- Reati e pene
- Estinzione del reato per prescrizione
- Diritto del prevenuto a rinunziare all'effetto estintivo
- Non è costituzionalmente garantito.
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Allorché l'effetto estintivo del reato discenda, come nel caso della prescrizione, da un evento sottratto ad ogni discrezionalità, quale il decorso del termine, non può ritenersi costituzionalmente garantito il diritto del prevenuto a rinunziare a tale effetto estintivo.
Norme impugnate
- art. 152, comma 2, codice di procedura penale del 1930
Parametri
Massima n. 5825
- Amnistia e indulto
- Diritto del prevenuto a rinunciare all'effetto estintivo nel caso di amnistia
- Garanzia costituzionale
- Giustificazione.
Leggi la massima
Il diritto costituzionalmente garantito del prevenuto a rinunciare all'effetto estintivo del reato nel caso di amnistia è connesso con il carattere ampiamente discrezionale di queste statuizioni di volta in volta emesse dal legislatore sotto l'influsso di considerazioni politiche.
Norme impugnate
- art. 152, comma 2, codice di procedura penale del 1930
Parametri
Massima n. 5826
- Processo penale
- Disparità di trattamento a seconda che sia giudicati prima o dopo il sopravvenire del termine di prescrizione del reato
- Costituisce una mera disparità di fatto
- Irrilevanza.
Leggi la massima
La diseguaglianza di trattamento che si verifica secondo che si sia giudicati primo o dopo il sopravvenire della prescrizione è conseguenza di mera disparità di fatto, come tale non costituzionalmente illegittima, inevitabile senza far venir meno l'istituto stesso della prescrizione.
Norme impugnate
- art. 152, comma 2, codice di procedura penale del 1930
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1971 dal tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di D'Antona Simeone ed altro, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Nel corso del procedimento penale contro D'Antona Simeone e Santoro Alessandro, il tribunale di Taranto ha sollevato, con ordinanza in data 3 maggio 1971, questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce al giudice, una volta intervenuta la prescrizione del reato, di prosciogliere l'imputato perché il fatto non sussiste o perché egli non lo ha commesso o perché non è preveduto dalla legge come reato, se di ciò non è stata già acquisita la prova evidente, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
La norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 24, secondo comma, in quanto, precludendo al giudice, in caso di compiuta prescrizione, l'indagine in merito alla mancanza di prove di responsabilità dell'imputato verrebbe a ledere il diritto di difesa di quest'ultimo per il fatto di rendergli impossibile la presentazione di altri elementi di prova eventualmente idonei a dimostrare l'infondatezza dell'accusa.
Sussisterebbe inoltre ingiustificata differenza di trattamento fra l'ipotesi dell'imputato giudicato prima del compimento del termine di prescrizione del reato, cui è riconosciuta piena possibilità di difesa, e quella dell'imputato giudicato dopo il decorso del termine di prescrizione, cui tale possibilità viene invece negata per effetto della norma di cui trattasi.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata e la causa è stata discussa in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, delle Norme integrative, non essendovi stata costituzione di parti.
:
punto 1
Le censure dedotte nell'ordinanza non sono da ritenere fondate.
Non lo è quella relativa alla violazione dell'art. 24 della Costituzione. Infatti è vero che, secondo dedotto dall'ordinanza, può sussistere l'interesse del prevenuto ad ottenere dal giudice una sentenza di piena assoluzione da cui risulti l'insussistenza o la non commissione del fatto-reato, ma tale interesse nel caso di prescrizione non può non cedere di fronte all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venire meno, o notevolmente attenuato, insieme al loro ricordo, anche l'allarme della coscienza comune, ed altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio.
Non contrasta con l'esigenza ora prospettata l'art. 152, secondo comma, c.p.p. secondo cui deve farsi luogo ad una pronuncia in merito quando, pur risultando una causa di estinzione del reato, esistano prove evidenti dell'insussistenza del fatto, della sua non previsione come reato, o dell'estraneità ad esso dell'imputato, poiché in tali casi la pronuncia stessa assume carattere puramente dichiarativo di una situazione già concretata al momento della sopravvenienza della prescrizione. Mentre è chiaro che contrasto si verificherebbe ove per giungere a quel risultato si rendesse necessario il compimento di nuovi atti istruttori, e cioè la prosecuzione dell'istruttoria per un reato ormai estinto.
Non potrebbe condurre a contrario avviso la considerazione che la Corte, con la sua sentenza n. 175 del corrente anno, ha affermato il diritto dell'imputato ad ottenere una sentenza di merito allorché l'estinzione del reato consegua all'intervento di un'amnistia, perché a tale statuizione si è giunti in quanto si è ritenuto costituzionalmente garantito il diritto di rinunciare all'amnistia, diritto il cui esercizio, facendo venir meno l'effetto estintivo ad essa proprio, rende possibile l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria in corso. E appare chiaro che a soluzione analoga non può giungersi allorché l'effetto estintivo si faccia discendere, non già, come nel caso dell'amnistia, da statuizioni di volta in volta emesse dal legislatore, sotto l'influsso di considerazioni politiche, ma da un evento come il decorso del termine, sottratto ad ogni discrezionalità.
punto 2
Le considerazioni per ultimo prospettate rendono ragione dell'infondatezza anche della seconda denuncia, di violazione dell'art. 3 della Costituzione. Invero la diseguaglianza di trattamento che si verifica, secondo che si sia giudicati prima o dopo il sopravvenire del termine di prescrizione, appare conseguenza di una mera disparità di fatto, che non si può evitare se non facendo venire meno lo stesso istituto della prescrizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza del tribunale di Taranto del 3 maggio 1971, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze