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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 248 del 1984

Decisione
decisa il 1984-10-30, depositata il 1984-11-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:248
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14802

  • Processo penale
  • Estinzione del reato per amnistia
  • Potere del giudice dell'impugnazione di pronunciarsi sui soli interessi civili
  • Esclusione di tale possibilità nell'ipotesi di estinzione del reato "per morte del reo"
  • Prospettata violazione del diritto di difesa
  • Difetto di motivazione, sul punto, della ordinanza di rinvio
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, per quanto attiene al profilo dedotto in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, nella parte in cui non prevede, all'infuori dell'amnistia, altre cause di estinzione del reato (nella specie "morte del reo") non ostative al potere di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni della sentenza concernenti gli interessi civili, giacché il giudice a quo adduce (in riferimento all'art. 3 Cost.) argomenti che insistono sulla disparità di trattamento fra l'amnistia e la morte del reo, senza concretamente motivare con riguardo al diritto di difesa. Con la stessa ordinanza, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perché già decisa (sent. n. 68/1983, che a sua volta fa richiamo a sent. n. 202/1971) la questione di legittimità costituzionale sollevata, nei confronti della medesima suindicata norma dell'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405, in riferimento all'art. 3 Cost..

Norme impugnate

  • art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1982 dal Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Capovani Mirto, iscritta al n. 875 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 settembre 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Rilevato che il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 12 ottobre 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, "nella parte in cui non prevede altre cause di estinzione del reato, all'infuori dell'amnistia, per poter decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili";
punto 2
ritenuto che le censure prospettate investono concretamente la mancata estensione dell'art. 12 della legge n. 405 del 1978 alla morte del reo, unica causa estintiva rilevante nel processo a quo;
punto 3
considerato, quanto all'art. 3 Cost., che la Corte con la sentenza n. 68 del 1983 - nel dichiarare non fondata, in riferimento a tale parametro, la questione di legittimità dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, nella parte in cui non prevede che anche nell'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione il giudice dell'impugnazione possa decidere sull'impugnazione stessa ai soli effetti dei capi concernenti gli interessi civili - ha ribadito il principio, già fissato con la sentenza n. 202 del 1971, secondo il quale le diversità di trattamento della prescrizione rispetto all'amnistia trovano giustificazione nel collegamento dell'effetto estintivo della prescrizione ad un evento, quale il decorso del tempo, sottratto, contrariamente a quanto avviene per l'amnistia, ad ogni discrezionalità; e che tale principio è valido anche con riguardo alla morte del reo, che dall'art. 152 c.p. viene presa in considerazione, ai fini dell'estinzione del reato, come mero fatto, comportante, oltre tutto, il venir meno dello stesso rapporto processuale penale; che, quanto all'art. 24 Cost., il giudice a quo adduce argomentazioni che insistono sulla disparità di trattamento fra l'amnistia e la morte del reo, senza concretamente motivare con riguardo al diritto di difesa.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze