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Sez. L, Sentenza n. 4749 del 27/05/1987 (Rv. 453395 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - RENDITA SPETTANTE AL LAVORATORE DA INFORTUNIO SUL LAVORO - QUANTIFICAZIONE - INDENNITÀ SUPPLEMENTARE EX ART. 120 T.U. N. 1124 DEL 1975 - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DI UNA RETRIBUZIONE INFERIORE A QUELLA LEGALE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - MANCATA DEDUZIONE DELL'EFFICACIA SOGGETTIVA DELLE TABELLE RETRIBUTIVE CONTENUTE IN CONTRATTI COLLETTIVI DI DIRITTO COMUNE OVVERO RICHIAMO DI DETTE TABELLE DA PARTE DEL LAVORATORE IN FUNZIONE PARAMETRICA DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - DIRITTO DELL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELLO ISTITUTO AD UNA AUTONOMA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTEGLI - ESCLUSIONE - NECESSITÀ DI ACCERTAMENTO PREVENTIVO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO DEL DIRITTO AD UNA MAGGIORE RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA - ESTENSIONE AL GIUDIZIO DIRETTO ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DA PARTE DELL'INAIL.*
Stato
decisa il 1987-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453395-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - RENDITA SPETTANTE AL LAVORATORE DA INFORTUNIO SUL LAVORO - QUANTIFICAZIONE - INDENNITÀ SUPPLEMENTARE EX ART. 120 T.U. N. 1124 DEL 1975 - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DI UNA RETRIBUZIONE INFERIORE A QUELLA LEGALE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - MANCATA DEDUZIONE DELL'EFFICACIA SOGGETTIVA DELLE TABELLE RETRIBUTIVE CONTENUTE IN CONTRATTI COLLETTIVI DI DIRITTO COMUNE OVVERO RICHIAMO DI DETTE TABELLE DA PARTE DEL LAVORATORE IN FUNZIONE PARAMETRICA DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - DIRITTO DELL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELLO ISTITUTO AD UNA AUTONOMA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTEGLI - ESCLUSIONE - NECESSITÀ DI ACCERTAMENTO PREVENTIVO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO DEL DIRITTO AD UNA MAGGIORE RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA - ESTENSIONE AL GIUDIZIO DIRETTO ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DA PARTE DELL'INAIL.*

In tema di quantificazione della rendita da infortunio sul lavoro, con riguardo al disposto dell'art. 120 T.U. N. 1124 del 1975, secondo cui l'Inail è tenuto a corrispondere al lavoratore infortunato un'indennità supplementare qualora venga accertata, in Sede giudiziale o negli altri modi previsti dalle norme vigenti, che la retribuzione presa a base della liquidazione sia inferiore a quella dovuta secondo legge, deve ritenersi che a differenza del caso in cui la retribuzione dovuta, superiore a quella corrisposta, risulti dal contratto individuale o da tariffe sindacali inderogabili in quanto contenute in contratti collettivi efficaci "erga omnes", nell'ipotesi in cui non risulti, allo stato, l'efficacia soggettiva delle tabelle retributive contenute in contratti collettivi di diritto comune ovvero tali tabelle siano invocate dal lavoratore in funzione parametrica della giusta retribuzione, il lavoratore assicurato non possa pretendere direttamente dall'istituto un'autonoma Determinazione della retribuzione spettantegli, bensì deve preventivamente provocare un accertamento in Sede giudiziaria (non necessariamente con Azione di condanna) del proprio diritto ad una maggiore retribuzione nei confronti del datore di lavoro anche nel giudizio diretto alla Determinazione dell'indennità supplementare con la chiamata in causa del datore di lavoro. Pertanto - in tale ipotesi - soltanto dopo l'accertamento del diritto del lavoratore a percepire dal datore di lavoro una retribuzione maggiore di quella di fatto corrispostagli, può avere ingresso la pretesa del lavoratore medesimo al riconoscimento dell'indennità supplementare da parte dell'Inail. (V 2749/84, mass n 434790; (V 1083/75, mass n 374502).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)