Sez. L, Sentenza n. 148 del 14/01/1989 (Rv. 461377 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - DEPOSITO DEL RICORSO - SUFFICIENZA - IRREGOLARITÀ O MANCANZA DELLA NOTIFICAZIONE ALL'APPELLATO DEL RICORSO E DEL DECRETO PREVIDENZIALE - INAMMISSIBILITÀ O IMPROCEDIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - ORDINE DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - DEPOSITO DEL RICORSO - SUFFICIENZA - IRREGOLARITÀ O MANCANZA DELLA NOTIFICAZIONE ALL'APPELLATO DEL RICORSO E DEL DECRETO PREVIDENZIALE - INAMMISSIBILITÀ O IMPROCEDIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - ORDINE DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Nel nuovo rito del lavoro la proposizione dell'appello si perfeziona ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ. con il deposito del ricorso in cancelleria e la Costituzione nei termini di legge dell'appellante determina l'instaurazione del rapporto processuale, impedendo il verificarsi di ogni decadenza dell'impugnazione. Consegue che ogni eventuale irregolarità (o Mancanza) della notificazione all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'atto di impugnazione (ormai perfezionatosi), né determina l'inammissibilità od improcedibilità del gravame, ma impone al giudice che rilevi l'irregolarità (o Mancanza) della notificazione di indicarla all'appellante ex art. 421 cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione un termine (perentorio) per provvedere alla rinnovazione della notificazione a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.. (V 4973/87, mass n 453395; (V 4420/87, mass n 453150).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)