Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 156 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14637
- Edilizia ed urbanistica
- Uso di espressione di comune esperienza
- Interpretazione
- Non è violato il principio di tassatività della fattispecie penale
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Questa Corte ha ritenuto legittimo, proprio in riferimento al termine "costruzione", l'uso, da parte del legislatore penale, di espressioni di comune esperienza come "limitata entità" e "limitate modificazioni", osservando che le stesse non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765 sollevata sotto il profilo che la norma impugnata, con il termine "costruzione", non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale). - S. n. 49/1980.
Norme impugnate
- art. 10 legge 6 agosto 1967, n. 765
Parametri
- art. 25 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Legge urbanistica), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1977 dal Pretore di Bra, nel procedimento penale a carico di Riccardi Giovanni, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 19 maggio 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
punto 2
Considerato che per il giudice a quo la norma impugnata, con l'impiego del termine "costruzione", non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, così violando l'art.25 della Costituzione;
che per contro questa Corte, già con sentenza n. 49/80, ha ritenuto legittimo, proprio in riferimento alla costruzione, l'uso di espressioni di comune esperienza, quali "limitata entità" e "limitate modificazioni", osservando che le stesse non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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