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Sez. L, Sentenza n. 6268 del 24/06/1998 (Rv. 516726 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Dirigenti d'azienda - Licenziamento ingiustificato - Facoltà per le parti di promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato - Disciplina dettata dalla contrattazione collettiva - Predeterminazione della misura dell'indennità risarcitoria spettante al dirigente in caso di ricorso all'autorità giudiziaria - Validità della clausola.
Stato
decisa il 1998-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516726-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

In relazione alla contrattazione collettiva per i dirigenti di azienda del settore del commercio, che, pur consentendo alle parti di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, obbliga il datore di lavoro recedente a pagare un'indennità ove non sussistano motivi idonei a giustificare il recesso, è legittima la previsione della facoltà per le parti di promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato per l'accertamento dell'eventuale ingiustificatezza del recesso datoriale ed il riconoscimento, in tal caso, di un'indennità supplementare al dirigente illegittimamente licenziato. Nè il carattere (necessariamente) facoltativo del ricorso alla procedura arbitrale viene meno in ragione della clausola contrattuale che, in caso di ricorso all'autorità giudiziaria anziché al Collegio suddetto, predetermina la misura dell'indennità risarcitoria spettante al dirigente per il licenziamento ingiustificato; clausola che pertanto è pienamente legittima.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)