Sez. L, Sentenza n. 14299 del 30/10/2000 (Rv. 541312 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Rapporto dirigenziale - Caratteri - Libera recedibilità - Previsione contrattuale della facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto entro un breve termine dietro corresponsione di una penale - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Nell'ambito del rapporto dirigenziale, la cui disciplina è ispirata alla libera recedibilità, e in virtù dell'autonomia negoziale riconosciuta dagli art. 1321 e 1322 cod. civ., le parti sono libere, così come di costituire un patto di prova per il caso di nuova assunzione, anche di riconoscere pattiziamente soltanto al datore di lavoro la facoltà di risolvere il rapporto entro un breve termine, dietro corresponsione al dirigente di una penale, scegliendo in tal modo uno schema contrattuale preposto a rimuovere possibili situazioni di incertezza sugli effettivi diritti delle parti nel caso di estinzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)