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Sez. 3, Sentenza n. 11623 del 26/10/1992 (Rv. 479141 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Rivalsa | Incidente stradale - Indennità di malattia erogata in favore dell' infortunato dall'I.N.P.S. - Rimborso dell'indennità - Azione surrogatoria dell'Istituto nei confronti del proprietario del veicolo responsabile del danno e della sua compagnia di assicurazione - Litisconsorzio necessario dei convenuti - Sussistenza - Contumacia di uno dei convenuti - Eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'altro - Inefficacia.
Stato
decisa il 1992-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479141-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Rivalsa

Qualora l'I.N.P.S., in relazione ad indennità di malattia erogata in favore dell'infortunato in incidente stradale, agisca in surrogazione, ai sensi degli artt. 1916 cod. civ. e 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nei confronti del proprietario del veicolo responsabile del danno, nonché della sua compagnia di assicurazione, al fine di ottenerne la condanna al rimborso di quell'indennità, i suddetti convenuti assumono la qualità di litisconsorti necessari (come nell' analogo caso in cui sia il danneggiato ad agire contro di essi), di modo che, in ipotesi di contumacia dell'uno, resta inefficace l'eccezione di difetto di competenza per territorio sollevata dall'altro, in ragione dell'incontestabilità della competenza stessa nei riguardi di detto contumace.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)