Sez. 3 - , Sentenza n. 14980 del 11/05/2022 (Rv. 664847 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - RIVALSA | Incidente stradale - Azione di surrogazione dell’assicuratore sociale - Litisconsorzio necessario nei confronti del responsabile del danno e del suo assicuratore - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - RIVALSA
Qualora gli assicuratori sociali agiscano in surrogazione, ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 23 della l. n. 990 del 1969 (oggi trasfuso nell'art 287, comma 4, c.ass.), nei confronti del proprietario del veicolo responsabile e della sua compagnia di assicurazione, al fine di ottenerne la condanna al rimborso delle indennità erogate in favore della vittima di un incidente stradale, i suddetti convenuti assumono la qualità di litisconsorti necessari (come nell' analogo caso in cui sia il danneggiato ad agire contro di essi).
Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 287 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)