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Sez. 1, Sentenza n. 6183 del 21/03/1980 Ud. (dep. 15/05/1980) Rv. 145315 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - NATURA GIURIDICA - CARATTERI DIFFERENZIALI RISPETTO ALL'ESTORSIONE E AL SEQUESTRO DI PERSONA.*
Stato
decisa il 1980-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145315-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - NATURA GIURIDICA - CARATTERI DIFFERENZIALI RISPETTO ALL'ESTORSIONE E AL SEQUESTRO DI PERSONA.*

Il sequestro di persona a scopo di estorsione e configurato dal legislatore, come e reso palese anche dal particolare nomen juris nel codice vigente non attribuito a semplici forme circostanziate di altri reati, come una figura autonoma di reato, inquadrabile tra i reati complessi. Esso, quindi, non si pone ne come ipotesi aggravata dell'estorsione, dalla quale si distingue per il mezzo usato, consistente nel sequestro di una persona finalizzato a conseguire il prezzo della liberazione, ed anche per la consumazione, che e indipendente dal conseguimento del profitto; ne come ipotesi aggravata del sequestro di persona, dal quale si differenzia per il dolo specifico (scopo di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione). (V mass nn 141444, 138098, 138096, 138095, 138091, 136428).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 2, Legge 18/05/1978 num. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)