Sez. L, Sentenza n. 2884 del 07/02/2008 (Rv. 601523 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro - Limite di copertura da parte del Fondo - Operatività - Modalità di computo - Trattenute previdenziali sulle retribuzioni - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
In tema di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS di cui alla legge n. 297 del 1982, in caso di insolvenza del datore di lavoro, gli importi relativi alle ultime tre mensilità retributive spettanti ai lavoratori sono esenti da contribuzione e si calcolano con applicazione del limite del triplo del trattamento di integrazione salariale mensile determinato al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la detrazione delle trattenute previdenziali dal trattamento di integrazione, essendo solo operata contabilmente ai fini della determinazione del limite massimo della prestazione erogabile dal Fondo, violi il principio dell'esonero di tale prestazione dalla contribuzione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 1 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 CORTE COST., Legge 13/08/1980 num. 427, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)