diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5838 del 09/02/1995 Ud. (dep. 22/05/1995) Rv. 201514 - 01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Estorsione e truffa | Truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario - Elementi differenziali.
Stato
decisa il 1995-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201514-01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Estorsione e truffa

Ai fini dell'integrazione del reato di estorsione è indifferente che l'agente abbia effettivamente la possibilità di attuare il male minacciato, ma è invece necessario che la minaccia si presenti, nella sua rappresentazione, come certa e promanante dal soggetto attivo o da altre persone allo stesso collegate, in modo da raggiungere l'effetto di coartare ogni libertà di scelta della vittima. Invece, nel reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., la determinazione della vittima è cagionata da un errore conseguito con il prospettare il pericolo di un male eventuale dovuto all'opera di terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)