Sez. 2, Sentenza n. 8974 del 06/06/1996 Ud. (dep. 07/10/1996) Rv. 206281 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO | Timore ingenerato dalla minaccia di asporto dei beni mobili prospettata da un falso ufficiale giudiziario - Sussistenza dell'aggravante - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO
Poiché, ai fini della configurabilità dell'aggravante del reato di truffa prevista dal secondo comma, n. 2, dell'art. 640 cod. pen., la nozione di "pericolo immaginario" corrisponde a quella di "pericolo inesistente" che, venendo fatto percepire come reale alla persona offesa, assume la natura di raggiro, non può considerarsi tale il ventilato asporto dei beni mobili dall'abitazione prospettato da soggetti falsamente qualificatisi come ufficiali giudiziari, in quanto deve escludersi il carattere "immaginario" del male così minacciato, risultando il predetto asporto consentito dalla normativa di cui agli artt. 520 e 521 cod. proc. civ., i quali espressamente prevedono che ai fini della conservazione delle cose pignorate l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a trasportarle altrove.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)