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Sez. 5, Sentenza n. 4093 del 27/02/2015 (Rv. 634677 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Base imponibile - Criteri di valutazione - Art. 5, comma 5, del d.lgs n. 504 del 1992 - Tassatività - Utilizzabilità di perizia di stima ex art. 7 della legge n. 448 del 2001 - Limiti.
Stato
decisa il 2015-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634677-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore imponibile, pur dovendo essere determinato in base ai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, può essere desunto da una perizia giurata di stima, ancorché prodotta ex art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la determinazione delle plusvalenze in tema di imposta sui redditi delle persone fisiche, purché faccia applicazione dei medesimi criteri indicati nel citato art. 5.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)