diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7297 del 11/05/2012 (Rv. 622692 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Aree fabbricabili - Determinazione del valore imponibile - Modalità - Parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Area ceduta da un Comune e destinata ad edilizia economica e popolare - Prezzo indicato nella convenzione di acquisto dal Comune - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622692-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione del valore imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, che, per le aree fabbricabili, hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Ne consegue che, nel caso di area ceduta da un Comune e destinata ad edilizia economica e popolare, non assume alcun rilievo il prezzo indicato nella compravendita, perché esso non rientra tra i parametri di cui all'art. 5 citato, né costituisce elemento significativo, potendo l'ente locale determinarsi all'alienazione per conseguire finalità istituzionali diverse da quelle di profitto, e, quindi, ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)