Sez. L, Sentenza n. 9925 del 28/04/2009 (Rv. 608186 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE | Comportamenti del lavoratore successivi al licenziamento - Obblighi di comportamento derivanti dall'art. 2043 cod. civ. e da norme penali - Violazione - Rilevanza - Obblighi di comportamento derivanti dal contratto - Violazione - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE
I comportamenti posti in essere dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto per licenziamento e prima della sua ricostituzione "jussu judicis" possono assumere rilevanza disciplinare, occorrendo distinguere tra obblighi scaturenti dal sinallagma contrattuale e doveri extracontrattuali, derivanti dall'art. 2043 cod. civ. o da norme penali. Su questi ultimi doveri in nessun caso può influire la cessazione del rapporto, perché essi non trovano la loro fonte nel sinallagma contrattuale, e quindi la loro violazione rileva sempre, anche se posta in essere dopo la cessazione del rapporto, mentre gli obblighi scaturenti dal contratto rimangono a carico del lavoratore per un suo obbligo di coerenza con la volontà di proseguire il rapporto espressa con l'impugnazione del licenziamento, salvo i comportamenti necessitati dallo scopo di reperire fonti di sostentamento alternative alla retribuzione di fatto non più corrisposta, con una ricerca svolta dal lavoratore nell'ambito della propria professionalità e quindi anche, eventualmente, presso la concorrenza. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la correttezza della decisione impugnata che, con motivazione adeguata, aveva ritenuto che lo svolgimento di una attività professionale alle dipendenze di una impresa concorrente del datore di lavoro nel periodo intermedio tra il licenziamento e l'ordine di reintegrazione, proseguita anche dopo la reintegra, integrasse la violazione del dovere di fedeltà, e ciò anche se, in precedenza, tale condotta era stata tollerata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)