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Sez. L, Sentenza n. 10663 del 04/06/2004 (Rv. 573392 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Comportamenti del lavoratore successivi al licenziamento - Obblighi di comportamento derivanti dall'art. 2043 cod.civ. e da norme penali - Violazione - Rilevanza - Obblighi di comportamento derivanti dal contratto - Violazione - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573392-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Anche i comportamenti posti in essere dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto per licenziamento e prima della sua ricostituzione "jussu judicis" possono assumere rilevanza disciplinare; in relazione ad essi occorre distinguere tra obblighi scaturenti dal sinallagma contrattuale e doveri extracontrattuali, derivanti dall'art. 2043 cod.civ. o da norme penali. Su questi ultimi in nessun caso può influire la cessazione del rapporto, perché essi non trovano la loro fonte nel sinallagma contrattuale, e quindi la violazione di tali doveri rileva sempre, anche se posta in essere dopo la cessazione del rapporto, mentre gli obblighi scaturenti dal contratto rimangono a carico del lavoratore per un suo obbligo di coerenza con la volontà di proseguire il rapporto espressa con l'impugnazione del licenziamento, salvo i comportamenti necessitati dallo scopo di reperire fonti di sostentamento alternative alla retribuzione di fatto non più corrisposta, con una ricerca svolta dal lavoratore nell'ambito della propria professionalità e quindi anche, eventualmente, presso la concorrenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per non aver tenuto in adeguata considerazione i comportamenti del lavoratore successivi al licenziamento disciplinare e precedenti alla pronuncia di illegittimità del licenziamento, consistenti in comportamenti minatori, intimidatori e diffamatori posti in essere nei confronti della banca proprio datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)