Sez. 1, Sentenza n. 5199 del 24/11/2015 Cc. (dep. 09/02/2016) Rv. 266137 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Sentenza irrevocabile di applicazione di pena su richiesta delle parti - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma penale diversa da quella incriminatrice - Conseguenze - Potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare della pena - Sussistenza - Condizioni - Superamento dell'accordo delle parti in merito al giudizio di comparazione tra circostanze estranee alla pronuncia di illegittimità costituzionale - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
Quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudice della esecuzione, deve rideterminare la pena in favore del condannato e, nel caso di mancato accordo, ovvero di pena concordata ritenuta incongrua, provvede autonomamente ai sensi degli artt. 132- 133 cod. pen., ma non può superare l'accordo originariamente intervenuto tra le parti quanto al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, rimaste estranee alla pronuncia di illegittimità costituzionale, che, pertanto, resta coperto dal giudicato.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 188 CORTE COST., Costituzione art. 136, Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)