Sez. U, Sentenza n. 42858 del 29/05/2014 Cc. (dep. 14/10/2014) Rv. 260697 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Sentenza irrevocabile di condanna - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma penale diversa da quella incriminatrice - Conseguenze - Potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare della pena - Sussistenza - Condizioni - Limiti.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
Quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente "medio tempore" approvate dal legislatore.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 85 art. 14, Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Costituzione art. 136, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 675
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)