Sez. 1, Sentenza n. 11782 del 21/05/2007 (Rv. 597759 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreno agricolo - Smembramento per effetto dell'espropriazione - Componente indennitaria corrispondente al valore della porzione residua - Determinazione - Computo dei singoli pregiudizi - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'operazione di calcolo differenziale indicata dall'art.40 della legge 2359 del 1865 non è vincolante, potendosi raggiungere il medesimo risultato attraverso la somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua, oppure attraverso il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri, che incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore, o mediante altri parametri equivalenti, in applicazione del principio di effettività, riaffermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 305 del 2003, proprio con riferimento ai terreni agricoli, tanto che l'art.33 del nuovo T.U. espropriazioni non menziona più la stima differenziale, ma impone soltanto al giudice di merito di tener conto della diminuzione di valore della parte residua, perciò autorizzandolo ad avvalersi del criterio ritenuto più idoneo nel caso concreto a raggiungere siffatto risultato.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 4 CORTE COST., DPR 06/08/2001 num. 327 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)