Sez. 1, Sentenza n. 15359 del 01/12/2000 (Rv. 542335 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Valore della porzione residua - Determinazione - Computo dei singoli pregiudizi - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI
Per la perdita di valore del terreno residuato all'espropriazione, pur se l'art. 5 bis legge 359/92 non prevede un compenso specifico a tale titolo, è dovuta un'indennità commisurata, come previsto dall'art. 40 legge 25 giugno 1865 n. 2359, alla differenza tra il valore dell'immobile prima dell'espropriazione ed il valore del residuo dopo l'espropriazione e su tale somma è applicabile il criterio della semisomma di cui all'art. 5 bis, ma non è escluso però che detta differenza possa essere accertata e calcolata, anziché attraverso tale comparazione diretta, con il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri, che incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)