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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 7 luglio 1964, causa 97/63

Decisione
decisa il 1964-07-07
ECLI
ECLI:EU:C:1964:61

Epigrafe

Nella causa promossa dal Dott. Luigi De Pascale, dipendente della Comunità Economica Europea, con l'avvocato Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avvocato Ernest Arendt, rue Willy Goergen, 6 ricorrente, contro la Comunità Economica Europea, e, se del caso, la Commissione, rappresentata dal suo consulente giuridico Dott. Louis De La Fontaine, in qualità d'agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il Dott. Henri Manzanarès, segretario del servizio giuridico degli Esecutivi Europei, place de Metz 2 convenuta, causa avente ad oggetto : l'annullamento della decisione con cui il Dott. Gennaro Pandolfelli è stato nominato capo della divisione III-C-2 della Direzione «Diritto di stabilimento e servizi» presso la Direzione Generale del Mercato Interno. LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE composta dai Signori Ch. L. Hammes, Presidente, R. Rossi (relatore) e R. Lecourt, giudici Avvocato generale : K. Roemer Cancelliere : A. Van Houtte ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente causa si possono così riassumere :
paragrafo 2
Il ricorrente, Dott. Luigi De Pascale, veniva assunto dalla Commissione della C.E.E. il 15 dicembre 1958 ed assegnato, col grado A/4, quarto scatto, alla Direzione Generale III. Il 4 maggio 1960, la Commissione gli attribuiva il quinto scatto nel grado A/4, con effetto dal 1o marzo 1960. Il 2 dicembre 1960 la Commissione, in esito a votazione per iscritto, gli attribuiva il primo scatto supplementare del grado A/4, con effetto dal 1o dicembre 1960.
paragrafo 3
Con effetto dal primo gennaio 1962, il ricorrente veniva nominato in ruolo al grado A/4, sesto scatto, presso la Direzione Generale del Mercato Interno, Direzione «Diritto di stabilimento e servizi», divisione «Diritto di stabilimento».
paragrafo 4
Con avviso di posto vacante n. 690, pubblicato nel «Bollettino d'informazioni per il personale della Commissione della C.E.E.», n. 41 del 12 luglio 1963, veniva dichiarato vacante, dal 7 agosto 1963, il posto di capo della divisione III-C-2 («Società, contratti pubblici, cinema e turismo») della Direzione «Diritto di stabilimento e servizi», presso la Direzione Generale Mercato Interno; il posto era di grado A/3. L'avviso di posto vacante precisava la natura delle funzioni e i requisiti richiesti.
paragrafo 5
Gli interessati erano invitati a presentare la loro candidatura entro il 19 luglio 1963. Fra le sette candidature pervenute all'Amministrazione e che potevano essere prese in considerazione a norma dell'articolo 29, n. 1, lettera a, dello Statuto, figuravano quella del ricorrente e quella del Dott. Gennaro Pandolfelli, dipendente di grado A/4 addetto alla Direzione Generale della Concorrenza. Il 29 luglio 1963 su proposta di uno dei suoi membri, Prof. Levi-Sandri, la Commissione decideva di attribuire il posto vacante al Dott. G. Pandolfelli, promuovendolo al grado A/3 con effetto dal 16 agosto 1963.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha concluso che la Corte voglia :
paragrafo 2
«1) Dichiarare nulla e priva di effetto la decisione con cui il Dott. G. Pandolfelli è stato nominato capo della divisione “Società, contratti pubblici, cinema e turismo”, della Direzione “Diritto di stabilimento e servizi”, presso la Direzione Generale del Mercato Interno. 2) Porre le spese del giudizio a carico della C.E.E. e, se del caso, della Commissione di detta Comunità. 3) Dare atto al ricorrente ch'egli si riserva di dedurre in corso di causa i nuovi argomenti in fatto e in diritto che si rivelassero necessari per ribattere agli argomenti delle convenute e agli eventuali documenti da esse prodotti».
paragrafo 3
Nella replica, egli formula inoltre le seguenti conclusioni :
paragrafo 4
«In subordine : 1) ordinare alla controparte di produrre l'intero fascicolo sottoposto alla Commissione, in ispecie, ed in via esemplificativa a) la proposta del Segretario Esecutivo; b) i pareri dell'Amministrazione; c) i fascicoli personali dei candidati. 2) Ordinare alla controparte di produrre l'intero fascicolo relativo alle difficoltà menzionate nella parte espositiva sub 4, 5 e 6, e la cui portata è spiegata fra i motivi sub VIII, in ispecie la nota inviata dal Direttore Generale Millet al Sig. Bruns nella quale è detto fra l'altro : “Sul piano strettamente umano, sarebbe infatti per me spiacevole valermi della facoltà di cui alla prima frase dell'articolo 26 per chiedere alla Commissione una deroga al principio generale posto da detto articolo”. 3. Ammettere la prova testimoniale sulle seguenti circostanze : a) che circa dieci mesi prima che il posto fosse dichiarato vacante fu affermato che presso la Direzione Generale si sarebbe fatto tutto il possibile onde impedire che il ricorrente ottenesse il posto di capo divisione cui si doveva provvedere; b) che alla stessa epoca era notorio che il posto sarebbe stato attribuito al Dott. Pandolfelli.»
paragrafo 5
La convenuta ha concluso che la Corte voglia :
paragrafo 6
«Respingere il ricorso in quanto infondato e statuire sulle spese in conformità alle norme vigenti».

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › SULLA RICEVIBILITÀ

paragrafo 1
Nella replica, il ricorrente dichiara di aver convenuto la stessa Comunità in considerazione dell'articolo 91 dello Statuto del Personale, in cui si fa parola di controversie «tra una delle Comunità e una delle persone…» e allo scopo di evitare qualsiasi eccezione d'irricevibilità su questo punto. Egli rileva che l'aver convenuto la Comunità potrebbe presentare dei vantaggi qualora la Corte ritenesse necessario disporre il richiamo dei lavori preparatori dei regolamenti 31 e 11 del Consiglio.
paragrafo 2
La convenuta tace su questo punto nè del resto contesta la ricevibilità del ricorso.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › NEL MERITO

paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, il ricorrente deduce tutti i motivi contemplati nell'articolo 173 del Trattato C.E.E. Detti motivi sono precisati nelle memorie nel seguente modo :

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › NEL MERITO › 1. Violazione degli articoli 43, 45 e 110 dello Statuto del Personale

paragrafo 1
a) Il ricorrente assume che, per l'articolo 110 dello Statuto, il procedimento di promozione di cui all'articolo 45, n. 1, avrebbe dovuto costituire oggetto di disposizioni generali d'esecuzione, da adottarsi in conformità all'articolo 110 il quale considera come essenziale la consultazione di determinati organismi. L'articolo 45, n. 1, dello Statuto non sarebbe del resto una disposizione autosufficiente. È vero che l'Amministrazione dispone in questo campo di poteri discrezionali; essa dovrebbe cionondimeno osservare le formalità essenziali; in ispecie procedere allo scrutinio comparativo del merito dei dipendenti promovibili e all'esame comparativo dei rapporti relativi agli stessi dipendenti. Il modo in cui detti rapporti devono essere compilati è contemplato nell'articolo 43 dello Statuto e costituirebbe ancora oggetto di discussioni in seno al Comitato dello Statuto che la Commissione parrebbe aver consultato. Per giustificare la promozione del Pandolfelli, non sarebbe quindi sufficiente dimostrare che lo scrutinio comparativo del merito dei dipendenti ha avuto luogo: sarebbe inoltre necessario che l'Amministrazione abbia proceduto, in conformità agli articoli 43 e 110 dello Statuto, all'esame e quindi alla compilazione dei rapporti contemplati nell'articolo 45. Il fatto che l'articolo 43 fissi un termine di due anni per la compilazione dei rapporti sulle attitudini professionali dei dipendenti non significherebbe che i rapporti stessi non debbano essere immediatamente compilati in vista dell'applicazione dell'articolo 45. La convenuta ribatte che l'articolo 110 dello Statuto è applicabile solo qualora sia necessario completare, mediante disposizioni generali d'esecuzione, una disposizione dello Statuto e che in particolare l'articolo 45 è una disposizione autosufficiente. Non vi sarebbe dubbio che i rapporti in esso contemplati siano quelli menzionati nell'articolo 43 il quale contempla, per la loro compilazione, il procedimento stabilito nell'articolo 110 dello Statuto; ciò non implicherebbe però la conseguenza che lo scrutinio comparativo di cui all'articolo 45 debba essere anch'esso disciplinato da una disposizione generale d'esecuzione dello Statuto. Le modalità per la compilazione dei rapporti non sono ancora state stabilite attualmente, di guisa che, fino a quando tutte le Istituzioni non abbiano adottato criteri uniformi in questo campo, l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe dovuto limitarsi allo scrutinio comparativo del merito. D'altro lato; non si potrebbe far carico alla Commissione di non aver compilato il rapporto di cui trattasi, posto che il primo periodo di due anni contemplato nell'articolo 43 non è ancora terminato e che la loro compilazione per tutti i dipendenti della Comunità costituisce un lavoro delicato e di lunga lena. b) Il ricorrente assume ancora che lo scrutinio comparativo del merito dei dipendenti promovibili, di cui all'articolo 45, n. 1, dello Statuto, non ha avuto luogo nella specie giacché detto scrutinio può essere effettuato unicamente in base a criteri obiettivi predeterminati, da portarsi previamente a conoscenza del personale. La determinazione preventiva di detti criteri sarebbe conforme, non soltanto all'articolo 45 dello Statuto ma, in vista dell'articolo 5 dell'Allegato III, allo Statuto in generale. Esso sarebbe infatti la sola garanzia di una rigorosa applicazione dell'articolo 27 dello Statuto e la sola atta a far sì che nella scelta effettuata dall'autorità che ha il potere di nomina non intervenga alcuna considerazione estranea all'interesse del servizio. La Commissione non ha determinato in via preliminare, e indipendente dalla promozione cui essa doveva procedere, i criteri di cui trattasi (circa la legittimità del procedimento seguito dalla Commissione in materia di promozioni, il ricorrente si richiama alle considerazioni contenute in un memorandum del Comitato del personale in data 27 maggio 1963, di cui chiede l'eventuale produzione, e al «libro bianco» di questo stesso Comitato) e non ha quindi potuto procedere allo scrutinio comparativo del merito contemplato nell'articolo 45 dello Statuto. La convenuta ribatte che nessuna disposizione dello Statuto prevede, nemmeno implicitamente, l'obbligo che il ricorrente assume incombere alla Commissione. D'altro lato, o la determinazione in via preliminare dei criteri da adottare nello scrutinio comparativo dei candidati si limita ad indicare gli elementi da prendere in considerazione — e in tal caso non costituisce alcuna garanzia supplementare rispetto a quelle già attribuite ai dipendenti; ovvero essa vincola l'autorità che ha il potere di nomina, in ciascun caso concreto, e in tale ipotesi limita la libertà di scelta di cui all'articolo 45, n. 1, dello Statuto. Secondo la convenuta, sembra che il ricorrente cada in errore sul reale significato della promozione: questa non costituisce un diritto e presuppone che la libertà di scelta dell'autorità che ha il potere di nomina non sia limitata da criteri stabiliti in via preliminare. c) Il ricorrente replica non essere comunque provato che la Commissione abbia proceduto allo scrutinio comparativo del merito dei promovibili e all'esame dei rapporti su di essi redatti. Non si potrebbe pretendere che il ricorrente ne fornisca la prova. Spetterebbe alla Commissione provare che lo scrutinio comparativo del merito ha avuto luogo; a tale scopo, essa dovrebbe esibire il verbale della riunione nella quale è stato deciso di promuovere il Pandolfelli al grado A 3, ovvero i documenti relativi al procedimento effettivamente seguito. La stessa Commissione non contesterebbe del resto che l'esame dei rapporti, contemplati nell'articolo 45 dello Statuto e le cui modalità di compilazione sono state fissate dall'articolo 43, non ha avuto luogo, giacché, come si è detto, detti rapporti non sono stati ancora compilati. L'articolo 45 dello Statuto prescriverebbe espressamente l'esame di detti rapporti prima di procedere a qualsiasi promozione; le spiegazioni fornite dalla Commissione circa i motivi per cui non sono stati ancora compilati sarebbero prive di interesse dal punto di vista del controllo di legittimità. I rapporti compilati ai fini dell'integrazione del ricorrente e del suo competitore non sarebbero d'altro lato tali da consentire un'adeguato confronto. Quanto ai rapporti compilati successivamente al 1o gennaio 1962, essi non potrebbero essere presi in considerazione, non essendo stati redatti in conformità agli articoli 43 e 110 dello Statuto. Il ricorrente conclude indicando come prova ulteriore del fatto che l'esame comparativo del merito non ha avuto luogo, la circostanza «che, parecchi mesi prima che il posto fosse dichiarato vacante, era stato comunque deciso di fare tutto il possibile affinché il ricorrente non venisse nominato capo della divisione 2». La convenuta oppone anzitutto che l'onere della prova incombe, qui come in generale, a colui il quale deduce gli argomenti o i fatti da dimostrare. Sarebbe vero il contrario soltanto nel caso in cui la parte che contesta la validità di un atto fornisce un inizio di prova. Nelle memorie del ricorrente non vi è nulla che possa essere considerato come un inizio di prova; al contrario, la Commissione è in grado di provare, in base ai documenti prodotti, che nella specie lo scrutinio comparativo del merito ha avuto luogo. La convenuta non contesta poi che i rapporti compilati in vista dell'integrazione dei dipendenti non hanno potuto essere utilizzati per le promozioni contemplate nell'articolo 45 dello Statuto e che, d'altro lato, le note di qualifica di cui all'articolo 43 non erano ancora state redatte. Essa sostiene tuttavia che l'articolo 45 non vieta affatto alla Commissione di procedere alle promozioni rese necessarie dalle esigenze del servizio qualora, a causa delle circostanze, non esistano i rapporti contemplati nell'articolo 43.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › NEL MERITO › 2. Violazione dell'articolo 5 u.p. dello Statuto

paragrafo 1
Il ricorrente assume che le funzioni e le attribuzioni del posto dichiarato vacante non sono state previamente descritte in conformità all'articolo 5 u.p. dello Statuto, cioè sentito il Comitato dello Statuto e, eventualmente, il Comitato del personale: detto articolo non deroga infatti all'articolo 110.
paragrafo 2
Non sarebbe persuasiva la tesi della convenuta secondo la quale la descrizione delle funzioni contemplata nell'articolo 5 sarebbe un compito di lunga lena, mentre le esigenze del servizio avrebbero reso necessario che si coprissero immediatamente i posti vacanti. Il parere del Comitato dello Statuto contemplato in detto articolo 5 sarebbe infatti stato espresso il 28 giugno 1962 e trasmesso ai Presidenti dei Consigli il 1o agosto 1962; d'altro lato, tutte le altre Istituzioni avrebbero già effettuato la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni (chiamata del pari «job description list»). Nella seduta del 6 febbraio 1963, il Parlamento Europeo ha del resto espresso il proprio rincrescimento nel constatare che, presso talune Istituzioni, l'integrazione e l'inquadramento non erano terminati alla fine del 1962. Se non è in grado di procedere alle promozioni rispettando le norme vigenti, la Commissione non dovrebbe quindi che rimproverare sé stessa. Essa non potrebbe giustificarsi adducendo la necessità di coprire immediatamente, per esigenze di servizio, dei posti vacanti: si dovrebbe infatti tener conto della circostanza che vi sono attualmente circa 600 ausiliari, e non trascurare le possibilità offerte dalle disposizioni relative al servizio interinale.
paragrafo 3
Non sarebbe d'altronde sostenibile che, se la Commissione avesse accolto il parere espresso dal Comitato provvisorio dello Statuto, la descrizione delle funzioni di capodivisione non sarebbe stata diversa da quella contenuta nell'avviso di posto vacante. Il ritardo con cui la Commissione ha fatto proprio il parere del Comitato si potrebbe spiegare soltanto col fatto che probabilmente la Commissione stessa non aveva l'intenzione di attenersi interamente a detto parere. Sarebbe comunque inutile perdersi in ipotesi.
paragrafo 4
È difficile comprendere cosa intenda dire la convenuta quando afferma che la descrizione delle funzioni contemplata nell'articolo 5 dello Statuto va tenuta distinta dalla descrizione delle funzioni contenuta nell'avviso di posto vacante. La descrizione generale delle funzioni contemplata nell'articolo 5, n. 4 dello Statuto, in ispecie di quelle che figurano nell'Allegato I, costituirebbe infatti la base preliminare indispensabile, una specie d'intestazione generale di cui la descrizione più completa dei vari impieghi previsti nell'organigramma sarebbe soltanto una suddivisione: benché a livelli diversi, si tratterebbe perciò in entrambi i casi della stessa operazione. Nella specie, quindi, le attitudini concrete di ciascun candidato avrebbero dovuto essere esaminate con riferimento alla descrizione teorica del posto dichiarato vacante; detta descrizione avrebbe però dovuto essere previamente adottata, in conformità alle disposizioni dello Statuto.
paragrafo 5
È invero strano che la convenuta neghi di essere stata tenuta ad adottare la descrizione delle funzioni contemplata nell'articolo 5 u.p. dello Statuto, prima di procedere alle promozioni, posto che in altra occasione — nella causa 82/63 in ispecie — essa ha sostenuto che detta descrizione le era indispensabile per provvedere all'inquadramento dei dipendenti nominati in ruolo a norma dell'articolo 102 dello Statuto.
paragrafo 6
La convenuta oppone quanto segue :
paragrafo 7
qualora si ammettesse la tesi secondo la quale non è possibile provvedere a promozioni fino a quando la descrizione delle funzioni contemplata nell'articolo 5 u.p. dello Statuto non sia stata adottata, l'attività della Commissione ne resterebbe paralizzata e ne risentirebbe il funzionamento dei servizi, per il quale è necessario che ai posti vacanti si provveda senza indugio. Il ricorrente confonde la descrizione delle funzioni contenuta nell'avviso di posto vacante (la quale è necessaria per le promozioni e per le nomine) con quella contemplata nell'articolo 5 u.p. dello Statuto, che deve invece consentire l'inquadramento di tutti gli impieghi in uno dei gradi previsti dallo Statuto. Per il posto vacante è stato previsto il grado A 3 e tale collocazione non è stata impugnata dinanzi alla Corte. D'altro lato, pure in mancanza della descrizione di cui all'articolo 5 u.p. dello Statuto, la Commissione era in grado di valutare le attitudini di ciascun candidato ad occupare il posto dichiarato vacante, giacché non si trattava di stabilire se essi possedessero i requisiti generali e astratti contemplati in detta descrizione, quanto di stabilire se essi potessero esercitare le funzioni specifiche di cui si trattava. Nel momento in cui è intervenuta la decisione di nomina del Pandolfelli, la Commissione disponeva di tutti gli elementi necessari per giudicare delle attitudini dei candidati. Nel corso della riunione del 29 luglio 1963 (la decisione impugnata è stata adottata appunto in detta riunione), la Commissione ha infatti deciso di adottare la descrizione degli impieghi-tipo contenuta nel parere del Comitato dello Statuto. Adottando tale descrizione, la Commissione ha adempiuto l'obbligo impostole dall'articolo 5 u.p. dello Statuto, il quale non esige che l'Istituzione adotti una descrizione particolareggiata delle funzioni concrete di ciascun impiego. La descrizione delle funzioni relative al posto di cui trattasi, contenuta nell'avviso di posto vacante n. 690, non è in contrasto con quella dell'impiego-tipo di capodivisione quale è stata adottata dalla Commissione. È quindi chiaro che se detta descrizione fosse stata adottata prima della nomina del Pandolfelli, la Commissione non avrebbe avuto a sua disposizione altri elementi di valutazione all'infuori di quelli desumibili dall'avviso di posto vacante di cui trattasi.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › NEL MERITO › 3. Assenza di motivazione della decisione di promozione del Pandolfelli al grado A 3

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene, che, a norma dell'articolo 25 dello Statuto, qualsiasi decisione lesiva dev'essere motivata. Nel caso di una decisione di promozione, la motivazione sarebbe necessaria non soltanto nei confronti del candidato prescelto, ma anche nei confronti dei candidati non prescelti. La motivazione sarebbe infatti concepita dalla Corte come una formalità essenziale intesa a garantire, nei confronti di qualsiasi dipendente, il rispetto del diritto, e non vi sarebbe dubbio che i dipendenti non prescelti hanno il diritto di conoscere, attraverso la motivazione, se la promozione di un altro dipendente sia stata decisa in conformità allo Statuto e non implichi quindi uno sviamento di potere. Non si dovrebbe infatti trascurare l'articolo 4 dello Statuto il quale, in quanto impone l'obbligo di rendere di pubblica ragione tutti i posti disponibili, dimostra che i dipendenti che si presentano candidati hanno un interesse giuridicamente protetto a ricorrere contro un atto di promozione che li leda. Nelle cause 98 e 99/63, la stessa Commissione avrebbe del resto ammesso che solo i dipendenti che si erano presentati candidati al posto vacante avevano un interesse diretto e individuale a chiedere l'annullamento del relativo avviso (atto preparatorio di una promozione). Inoltre, la convenuta avrebbe ammesso che il ricorso è ricevibile appunto in considerazione dell'articolo 91 dello Statuto, avrebbe cioè implicitamente riconosciuto che la decisione impugnata lede il ricorrente. A norma dell'articolo 25 dello Statuto, la decisione avrebbe quindi dovuto essere motivata nei confronti del ricorrente.
paragrafo 2
Il ricorrente si richiama alla giurisprudenza nazionale come a quella della Corte, onde dimostrare che l'obbligo di motivare sussiste anche a prescindere dall'articolo 25.
paragrafo 3
La convenuta oppone anzitutto che l'articolo 25 dello Statuto prescrive la motivazione soltanto per le decisioni individuali che ledano il destinatario e che, di conseguenza, l'obbligo di motivare una decisione dev'essere considerato in relazione al destinatario, non già in relazione all'oggetto della decisione. Le decisioni di promozione non dovrebbero essere motivate giacchè non ledono il destinatario, cioè il dipendente promosso e, d'altro lato, non vengono adottate nei confronti dei dipendenti non promossi.
paragrafo 4
La decisione positiva di promozione non avrebbe da essere accompagnata da tante decisioni negative quanti sono i candidati non promossi. La decisione di promozione di un dipendente, che può costituire per i restanti candidati un rifiuto di promozione, non costituirebbe nei loro confronti nè una sanzione nè una misura analoga al licenziamento: i loro diritti sarebbero del resto garantiti dal fatto che essi possono chiedere l'annullamento della decisione stessa. Il fatto che la nomina o la promozione di un dipendente possa ledere un altro dipendente e costituire quindi oggetto di un ricorso ai sensi dell'articolo 91 dello Statuto non implicherebbe l'obbligo di motivare la relativa decisione. Nei limiti infatti in cui la si può considerare un rifiuto di promozione nei confronti dei restanti candidati, essa costituirebbe un rifiuto implicito e, come tale, non potrebbe essere motivata.
paragrafo 5
La convenuta oppone infine che la giurisprudenza cui il ricorrente si richiama è inconferente.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › NEL MERITO › 4. Mancata pubblicazione della decisione impugnata

paragrafo 1
Il ricorrente assume di aver avuto conoscenza della decisione impugnata in via confidenziale, mentre, a norma dell'articolo 25 dello Statuto, essa avrebbe dovuto essere pubblicata. Tale pubblicazione sarebbe in primo luogo necessaria onde permettere ai dipendenti che vi hanno interesse di far valere le loro ragioni sia con un ricorso gerarchico, sia con un ricorso giurisdizionale; in secondo luogo, essa non costituirebbe una formalità a posteriori, come la convenuta sostiene, bensì una formalità essenziale. La promozione sarebbe infatti un tipico «acte à procédure» che si perfeziona soltanto una volta compiute tutte le formalità prescritte, e la pubblicità di cui all'articolo 25 dello Statuto deve quindi essere considerata come un elemento intrinseco della validità di detto atto.
paragrafo 2
Il ricorrente sostiene infine che la Commissione dovrebbe fornire la prova di quanto afferma in proposito, ossia che la nomina del Pandolfelli è stata affissa negli uffici dell'Istituzione dal 21 ottobre al 2 novembre 1963.
paragrafo 3
La convenuta oppone che, in conformità ai principi generali comuni ai diritti amministrativi degli Stati membri, la pubblicità di cui trattasi non è che una formalità successiva all'atto già adottato, la quale non ha alcuna influenza sulla validità dell'atto stesso. Essa avrebbe unicamente lo scopo di dare all'atto efficacia nei confronti dei terzi, e in ispecie di far decorrere il termine entro il quale i terzi possono impugnarlo.
paragrafo 4
Esponendo i fatti nel controricorso, la convenuta precisa che la decisione di nomina del Pandolfelli è stata affissa negli uffici dell'Istituzione dal 21 ottobre al 2 novembre 1963.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › NEL MERITO › 5. Erronea valutazione di numerose circostanze di fatto

paragrafo 1
Avendo la convenuta rilevato, nel controricorso, che la presente censura è del tutto gratuita perché non è suffragata da alcuna prova, il ricorrente ribatte, nella replica, che spetta alla Commissione di esibire il fascicolo completo, in modo da consentire alla Corte di esercitare il controllo di legittimità.
paragrafo 2
Dopo aver osservato che il fascicolo prodotto presenta numerose lacune, il ricorrente richiama l'attenzione su alcuni dei requisiti richiesti nell'avviso di posto vacante n. 690, assumendo che la Commissione non ne ha tenuto conto, giacché il ricorrente, non già il Pandolfelli, possiede detti requisiti.
paragrafo 3
Nella controreplica, la convenuta contrasta gli argomenti del ricorrente; essa rileva in ispecie che i requisiti richiesti per occupare un posto vacante non attribuiscono al dipendente che li possiede alcun diritto di esservi assegnato nè limitano la libertà dell'autorità amministrativa di preferirgli un altro candidato le cui attitudini e i cui meriti siano stati giudicati superiori. La convenuta precisa infine che il Pandolfelli possiede i requisiti indicati dal ricorrente e menzionati nell'avviso di posto vacante n. 690.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › NEL MERITO › 6. Sviamento di potere consistente nel fatto che il ricorrente sarebbe stato illegittimamente impedito di esercitare interinalmente le funzioni di capo della divisione 2 (VIIIomotivo del ricorso)

paragrafo 1
Il ricorrente fa presente che, non essendovi un capo della divisione 2, fu deciso che il Signor Bruns, Direttore della Direzione «Diritto di stabilimento e servizi», avrebbe interinalmente coperto il posto vacante. Giacché detto posto è quello dichiarato vacante con l'avviso n. 690 e che è stato coperto mediante promozione del Pandolfelli in forza della decisione impugnata, il ricorrente sarebbe stato almeno parzialmente privato della possibilità di far valere i suoi meriti onde ottenere il posto. Al fine di consentire una migliore comprensione della presente censura, il ricorrente espone i fatti su cui era basato il suo ricorso gerarchico del 16 maggio 1963 ed assume
paragrafo 2
che si è sistematicamente cercato di ridurre le materie di sua competenza, che non sono stati messi a sua disposizione i mezzi materiali nè il personale occorrenti, che gli è stato illegittimamente negato l'incarico interinale di capo della divisione 2.
paragrafo 3
Il ricorrente critica in particolare la nota del signor Bruns in data 22 marzo 1963, con cui gli è stato rifiutato detto incarico (contro tale nota egli ha presentato un ricorso gerarchico il 16 maggio 1963 ed il 15 dicembre 1963, e si riserva di proporre un separato ricorso alla Corte di Giustizia), rifiuto che egli considera come un «elemento preparatorio» dello sviamento di potere denunciato nella specie.
paragrafo 4
Il ricorrente precisa che la nota di cui trattasi contiene una decisione illegittima e nulla
paragrafo 5
in quanto viola l'articolo 26 del Regolamento interno della Commissione. in quanto è vessatoria, discriminatoria e costituisce una sanzione dissimulata.
paragrafo 6
Ai menzionati ricorsi la Commissione ha risposto il 24 gennaio 1964.
paragrafo 7
La convenuta oppone che, essendo il presente ricorso diretto contro la decisione di nomina del Pandolfelli al posto di capo della divisione 2, la legittimità dei provvedimenti relativi all'incarico interinale può essere presa in esame soltanto se essi hanno attinenza con la decisione impugnata; fra i primi è la seconda non vi sarebbe però alcun legame. Anzitutto il ricorrente — che si contesta essere il funzionario più anziano nel grado più elevato — non potrebbe desumere da detti provvedimenti alcun elemento atto a comprovare che vi fosse dell'astio nei suoi confronti; tali provvedimenti poi non ledono alcuno dei diritti che il ricorrente potrebbe far valere a norma dello Statuto. Il solo diritto riconosciutogli dallo Statuto sarebbe quello di cui all'articolo 7, n. 1, dal quale si ricava che con l'incarico interinale il dipendente dev'essere assegnato ad un posto, della sua categoria o del suo ruolo, corrispondente al grado che ricopre: detta disposizione non attribuisce però al dipendente il diritto di ricoprire interinalmente un impiego, della sua categoria o del suo ruolo, con carriera superiore a quella cui egli appartiene. Le disposizioni adottate a questo proposito, in ispecie a norma dell'articolo 26 del Regolamento interno della Commissione, non possono ledere i dipendenti qualora siano state adottate nell'interesse del servizio.
paragrafo 8
Nella specie, la decisione relativa all'incarico interinale per il posto di capo della divisione 2 sarebbe stata adottata unicamente per ragioni attinenti a detto interesse; essa non ha quindi il carattere di misura vessatoria o discriminatoria nè di sanzione disciplinare dissimulata; essa non può quindi considerarsi una decisione lesiva per il ricorrente ai sensi dell'articolo 91 dello Statuto e non è pertanto impugnabile dinanzi alla Corte di Giustizia.
paragrafo 9
Infine, quand'anche il ricorrente avesse interinalmente occupato il posto di capo della divisione 2, ciò non avrebbe in alcun modo legittimato la sua aspirazione a detto posto. D'altro lato, dalla sua entrata in servizio presso la Commissione, il ricorrente non sarebbe mai stato impedito di far valere i suoi meriti, onde ottenere il posto vacante: egli fu anzi designato quale supplente del signor Bruns nelle funzioni di capo della divisione «società, contratti pubblici, cinema e turismo» in caso di assenza del predetto.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › NEL MERITO › 7. Violazione degli articoli 2 e 11 del Regolamento interno della Commissione

paragrafo 1
Nella replica, infine, il ricorrente deduce un nuovo motivo di annullamento, esponendo quanto segue :
paragrafo 2
posto che la convenuta assume che nella specie si è fatto uso del procedimento scritto, la Commissione avrebbe dovuto stabilire le modalità di applicazione dell'articolo 11 del suo Regolamento interno riguardante detta procedura. Qualora tali modalità fossero state stabilite — sul che il ricorrente nulla sa data l'assenza di pubblicazione — la decisione impugnata sarebbe quanto meno inficiata di violazione di forme essenziali o di norme relative all'applicazione dello Statuto. La decisione impugnata viola il predetto articolo 11 in quanto nella specie il procedimento scritto è stato avviato su proposta del Segretario esecutivo, mentre il Regolamento di cui trattasi prescrive che vi si può far ricorso su proposta di uno dei Membri della Commissione. La decisione impugnata non è motivata circa le ragioni per le quali la Commissione ha derogato all'articolo 2 del suo Regolamento interno.
paragrafo 3
A ciò la convenuta fa rilevare che dai fatti esposti nel controricorso ed altresì dai documenti prodotti dalla Commissione, emerge che la decisione impugnata è stata adottata il 29 luglio 1963 nella 238o riunione; pertanto, la censura di violazione degli articoli 2 e 11 del Regolamento interno è priva d'oggetto.
paragrafo 4
Il ricorrente rileva infine che il fascicolo prodotto in causa dalla convenuta è incompleto perché vi figurano soltanto l'avviso di posto vacante ed una nota del Segretario esecutivo della Commissione; egli assume che la Corte deve aver conoscenza dell'intero fascicolo in base al quale la Commissione ha deciso, ed indica i documenti che dovrebbero essere prodotti (vedi punti 1 e 2 delle conclusioni subordinate). Dopo aver ricordato che alcuni di tali documenti sono stati prodotti dalla Commissione, quanto meno per estratto, nella causa 27/63, il ricorrente precisa che la produzione dell'intero fascicolo gli consentirà di sciogliere le riserve formulate nell'atto introduttivo relativamente agli argomenti da far valere in corso di causa.
paragrafo 5
Con la controreplica, la convenuta ha prodotto un estratto del verbale della 238a riunione della Commissione, la proposta del membro della Commissione, Levi-Sandri, di nominare il Pandolfelli al posto vacante, l'avviso di posto vacante n. 690 e gli atti di candidatura presentati.
paragrafo 6
Essa fa presente di aver degli scrupoli a produrre i fascicoli personali dei candidati non prescelti, posto che questi hanno carattere riservato e riguardano dipendenti che non sono parti in causa. Quanto ai documenti concernenti le difficoltà che hanno dato luogo al ricorso gerarchico del ricorrente, essa afferma che riguardano una questione che non ha alcuna attinenza con l'oggetto della presente causa.

SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento

paragrafo 1
L'atto introduttivo è stato depositato il 28 ottobre 1963.
paragrafo 2
La fase scritta si è svolta ritualmente.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la Seconda Sezione della Corte, con nota 17 marzo 1964, ha invitato la convenuta a depositare entro il 16 aprile 1964 i pareri delle Direzioni Generali del Mercato Interno e dell'Amministrazione, raccolti dalla Commissione per provvedere al posto di capo della Divisione III-C-2, di cui all'avviso di posto vacante n. 690. La convenuta ha ottemperato il 13 aprile 1964.
paragrafo 4
La discussione orale ha avuto luogo il 17 giugno 1964 ed il 24 giugno l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni.

SENTENZA › IN DIRITTO › L'identità della convenuta

paragrafo 1
Il ricorso è diretto contro la Comunità Economica Europea e «se del caso» contro la Commissione di detta Comunità. La convenuta oppone che le Istituzioni non hanno una personalità giuridica distinta da quella della Comunità e che di conseguenza solo la Commissione dovrebbe essere convenuta.
paragrafo 2
La Corte rileva che, a norma dell'articolo 179 del Trattato C.E.E. «la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e i suoi dipendenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o dal regime applicabile a questi ultimi». L'espressione «condizioni determinate dallo Statuto» implica necessariamente che l'Istituzione, in quanto autorità che ha il potere di nomina, ha veste per stare in giudizio nelle cause promosse dai suoi dipendenti.
paragrafo 3
L'articolo 90 dello Statuto del Personale, il quale disciplina il ricorso gerarchico dei dipendenti, stabilisce che detto ricorso, il quale precede il ricorso giurisdizionale, va diretto all'autorità che ha il potere di nomina dell'Istituzione cui il dipendente appartiene. Il ricorso giurisdizionale contemplato nell'articolo 91 dello Statuto deve ritenersi disciplinato da norme analoghe e va diretto contro la stessa Istituzione. Il presente ricorso va quindi considerato come diretto contro la Commissione della C.E.E., che è nella specie l'Istituzione alla quale appartiene l'autorità che ha il potere di nomina da cui emana l'atto impugnato.

SENTENZA › IN DIRITTO › L'identità della convenuta › SULLA RICEVIBILITÀ

paragrafo 1
La ricevibilità del ricorso non è stata contestata né dà luogo a rilievi d'ufficio.

SENTENZA › IN DIRITTO › L'identità della convenuta › NEL MERITO › Violazione degli articoli 43, 45 e 110 dello Statuto

paragrafo 1
1) Il ricorrente assume anzitutto che la decisione impugnata è stata adottata senza che per l'attuazione dell'articolo 45, n. 1 dello Statuto fossero state stabilite le disposizioni generali da emanarsi e pubblicarsi in conformità all'articolo 110. La Corte osserva che per l'attuazione dell'articolo 45 non sono necessarie altre misure d'esecuzione all'infuori di quelle contemplate nell'articolo 43, cui l'articolo 45 implicitamente si richiama. L'applicazione di detta disposizione presuppone la compilazione di rapporti sulla competenza, sul rendimento e sulla condotta in servizio dei dipendenti, rapporti che costituiscono uno degli elementi sui quali deve basarsi qualsiasi decisione di promozione. Nel momento in cui la decisione impugnata fu adottata, nessuna Istituzione era stata in grado di emanare le disposizioni generali d'esecuzione di cui il ricorrente critica la mancanza, stante la data di pubblicazione e di entrata in vigore dello Statuto. Equesto essendo stato pubblicato soltanto il 14 giugno 1962, ed essendo entrato retroattivamente in vigore col 1o gennaio 1962, si deve ritenere che nel momento in cui la decisione impugnata fu adottata, le Istituzioni della Comunità si trovavano ancora, per quanto riguarda l'applicazione dello Statuto, in un periodo d'adattamento. Il fatto che in tale momento la Commissione non avesse ancora stabilito le norme generali per la compilazione dei rapporti contemplati nell'articolo 43 non è quindi di per sé sufficiente a far annullare la decisione impugnata. L'articolo 45 ha dovuto essere applicato senza che i rapporti che esso contempla avessero potuto essere compilati in conformità agli articoli 43 e 110 dello Statuto. Tenuto conto soprattutto delle esigenze del servizio, detta omissione non è tale da invalidare la decisione impugnata. La censura è pertanto infondata. 2) Il ricorrente assume ancora che la decisione impugnata è illegittima in quanto è stata adottata in base ad elementi di valutazione del tutto inadeguati e senza che la Commissione abbia potuto procedere allo scrutinio comparativo del merito di ciascun candidato e, in ispecie, del merito del ricorrente. La Commissione non avrebbe quindi fatto salve le garanzie concesse dall'articolo 45 dello Statuto ai dipendenti promovibili, garanzie che costituiscono la contropartita degli amplissimi poteri di cui la Commissione dispone in questo campo. La Corte rileva che, per quanto estesi siano i poteri di valutazione della Commissione, questa, in conformità all'articolo 45, n. 1, primo comma dello Statuto, deve procedere allo scrutinio comparativo del merito di ciascun candidato su un piede di parità e basandosi su fonti d'informazione comparabili. Dai documenit prodotti in causa emerge che, nella specie, i membri della Commissione hanno avuto a loro disposizione, come elementi per detto esame, soltanto la proposta di uno di essi, gli atti di candidatura e l'avviso di posto vacante n. 690. La proposta di uno dei membri della Commissione di promuovere il Pandolfelli al posto vacante precisava soltanto le qualità professionali del predetto e conteneva solo vaghi accenni ai meriti dei restanti candidati, i quali erano addetti a tre Direzioni Generali diverse. Gli atti di candidatura, presentati dagli stessi interessati, senza alcuna verifica o controllo da parte dei competenti uffici della Commissione, sono documenti di natura essenzialmente soggettiva, il cui tenore e la cui portata devono essere valutati con cautela in una materia che esige l'esame più obiettivo possibile del merito di ciascun candidato. Non è stata offerta la prova che la Commissione abbia completato le informazioni a sua disposizione attingendo ai fascicoli personali dei candidati nei quali dovevano, in ispecie, figurare i pareri dei superiori gerarchici. Ne consegue che gli elementi in base ai quali la Commissione ha preso la sua decisione non le hanno consentito di procedere allo scrutinio comparativo su un piede di parità e in base a fonti d'informazione comparabili. L'impugnata decisione di promozione non è stata quindi adottata in conformità all'articolo 45, n. 1, primo comma dello Statuto e dev'essere considerata illegittima, senza che sia necessario esaminare i restanti motivi dedotti dal ricorrente.

SENTENZA › IN DIRITTO › Le spese

paragrafo 1
Il ricorso è stato accolto. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del Regolamento di procedura, le spese vanno sopportate dalla convenuta.

Dispositivo

Letti gli atti di causa; Sentita la relazione del giudice relatore; Sentite le deduzioni orali delle parti; Sentite le conclusioni dell'avvocato generale; Visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, in ispecie gli articoli 173 e 179; Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea; Visto lo Statuto del Personale della Comunità Economica Europea, in ispecie gli articoli 43, 45, 90, 91 e 110; Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in ispecie l'articolo 69; LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1o È annullata la decisione con cui il dott. Gennaro Pandolfelli è stato promosso al posto dichiarato vacante presso la Divisione III-C-2 con avviso n. 690. 2o Le spese di causa sono poste a carico della Commissione della Comunità Economica Europea.

Firme

Così deciso a Lussemburgo il 7 luglio 1964. Hammes Rossi Lecourt Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 7 luglio 1964. Il cancelliere A. Van Houtte Il Presidente della Seconda Sezione Ch. L. Hammes

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