Sez. 1, Sentenza n. 1127 del 09/04/1969 (Rv. 339679 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - FORMA - PROCEDURA PREVISTA DALL'ULTIMA PARTE DELL'ART 38 DEL RDL N 1516 DEL 1937 - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO CON ATTO SEPARATO DALLA NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - FORMA - PROCEDURA PREVISTA DALL'ULTIMA PARTE DELL'ART 38 DEL RDL N 1516 DEL 1937 - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO CON ATTO SEPARATO DALLA NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*
In tema di impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie da parte dell' amministrazione delle imposte, la procedura di cui al l'ultima parte dell'art 38 del RD 8 luglio 1937 n 1516, consistente nella comunicazione al contribuente della decisione impugnata, assieme all'appello ed ai relativi motivi, e nella presentazione poi del tutto con il 'mod.108' alla commissione centrale, non e obbligatoria e la sua inosservanza non importa decadenza. L'ufficio finanziario, pertanto, bene puo proporre l'appello con atto separato dalla notifica della decisione impugnata, purche depositi detto atto presso la commissione centrale entro 30 giorni da tale notifica e dia comunicazione al contribuente entro lo stesso termine dell'appello e dei relativi motivi. (V.1623-66, massima n.323222).*
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 35, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)