Sez. 1, Sentenza n. 1613 del 29/05/1971 (Rv. 352033 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - FORMA - 'MODELLÒ PER LA NOTIFICA DELLA DECISIONE E DELL'APPELLO DELL'UFFICIO - VALIDITA - CONDIZIONI - ENUNCIAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI DI GRAVAME - NECESSITA - PRASSI DI CONGLOBARE GLI ELEMENTI PER L'IMPUGNAZIONE NEL 'MODELLÒ - LEGITTIMITA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - FORMA - 'MODELLÒ PER LA NOTIFICA DELLA DECISIONE E DELL'APPELLO DELL'UFFICIO - VALIDITA - CONDIZIONI - ENUNCIAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI DI GRAVAME - NECESSITA - PRASSI DI CONGLOBARE GLI ELEMENTI PER L'IMPUGNAZIONE NEL 'MODELLÒ - LEGITTIMITA.*
In materia di imposte dirette il modello dell'amministrazione finanziaria denominato 'ventiduesimò o 'tre à e predisposto per la notificazione della decisione tributaria e della dichiarazione di appello dell'ufficio e quindi, di per se, non puo essere considerato valido atto di appello, ai sensi dell'art 38, comma primo RDL 8 luglio 1937, n 1516. Se pero tale modello contiene anche l'enunciazione di specifici, congrui e distinti motivi di gravame esso vale quale atto di appello. Non puo quindi ritenersi illegittima la prassi di conglobare tutti gli Atti necessari per l'impugnazione (notifica della decisione dichiarazione di appello dell'ufficio enunciazione dei motivi) nell'unico 'modellò, da depositare poi, come atto di gravame, in altro originale. (V 1127'69, mass n 339679' 490'69, mass n 338602).*
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)