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Sez. 1, Sentenza n. 23867 del 23/11/2015 (Rv. 637818 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Rinuncia alla domanda - Cessazione della materia del contendere - Effetto interruttivo permanente della prescrizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637818-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE

L'art. 2945, comma 3, c.c., che prevede, per il solo caso di estinzione del processo, il venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione durante il corso del giudizio, trova applicazione, per identità di "ratio", anche nel caso di rinuncia alla domanda cui segua una sentenza di cessazione della materia del contendere, trattandosi di pronunzia inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)