Sez. L, Sentenza n. 11919 del 07/08/2003 (Rv. 565739 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - EFFETTI DEL GIUDICATO | Rinuncia alla domanda - Sospensione della prescrizione ex art. 2945, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Fattispecie in tema di azione di ripetizione di contributi indebitamente versati nei confronti dell'INPS, e della domanda accessoria di interessi moratori.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - EFFETTI DEL GIUDICATO
La disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 2945 cod. civ., intesa a non far correre la prescrizione nel tempo richiesto per la realizzazione del diritto in via giurisdizionale, non può trovare applicazione quando lo stesso creditore, dopo aver proposto in giudizio una determinata domanda, la abbandoni, così impedendo che intervenga, sulla domanda stessa, la sentenza definitiva da cui possa iniziare il nuovo periodo di prescrizione previsto dalla legge, senza che possa rilevare che il giudizio prosegua e giunga a definizione relativamente ad altre e diverse pretese avanzate contestualmente a quella abbandonata (In applicazione di tale principio di diritto la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva correttamente ritenuto, in una causa di ripetizione di somme indebitamente riscosse dall'INPS, che il diritto agli interessi moratori fosse diritto autonomo, come tale necessitante di una autonoma domanda, e che, in caso di mancata riproposizione di tale domanda in appello, per il combinato disposto degli artt. 329 e 346 cod. proc. civ., esse dovesse presumersi rinunciata, con il conseguente venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del giudizio ed il permanere della sola interruzione istantanea della prescrizione prodotta dalla proposizione della domanda giudiziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)