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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9043 del 01/04/2019 (Rv. 653794 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Liti tra privati- - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653794-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d. lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello "status" di rifugiato, (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui all'art. 5 lettera b) del d.lgs n. 251 del 2007.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. E, Decreto Legge 19/11/2007 num. 251 art. 5 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)