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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18803 del 10/09/2020 (Rv. 658815 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Violenza di genere - Fatto meramente privato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658815-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

La violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del "fatto meramente privato", poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2 del d. lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, sia con riferimento agli "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale" (cfr. lett. a), che con riguardo, in generale, agli "atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia"(cfr. lett. f).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)