Sez. L, Sentenza n. 11210 del 21/11/1990 (Rv. 469833 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL CCNL 6 OTTOBRE 1980 IN TEMA DI VALUTAZIONE DELL'ANZIANITÀ NECESSARIA AI FINI DELL'AVANZAMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL CCNL 6 OTTOBRE 1980 IN TEMA DI VALUTAZIONE DELL'ANZIANITÀ NECESSARIA AI FINI DELL'AVANZAMENTO.*
L'interpretazione di Disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in Sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per lacune ed incongruenze della motivazione su punti decisivi (che devono essere oggetto di specifica indicazione da parte del ricorrente), non rilevando, in Mancanza di vizi motivazionali attinenti alla ratio decidendi, l'eventuale aggiunta, nella motivazione stessa, di argomenti erronei o antitetici. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla suprema Corte - aveva ritenuto, con riguardo al contratto collettivo del 6 ottobre 1980 e al cosiddetto accordo shater del 6 marzo 1981, che l'anzianità necessaria per l'avanzamento dovesse essere valutata con riferimento non alle mansioni in atto alla data 1 settembre 1980 - di decorrenza dall'accordo predetto ma alla qualifica già conseguita). (V 2555/90, mass n 466252; (V 219/77, mass n 383737).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)