Sez. U, Sentenza n. 2390 del 10/07/1968 (Rv. 334750 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI IL PRIMO AGOSTO E IL QUINDICI SETTEMBRE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI IL PRIMO AGOSTO E IL QUINDICI SETTEMBRE.*
L'art 1, comma primo della legge 14 luglio 1965, n 818, il quale dispone che i termini processuali scadenti tra il primo agosto e il 15 settembre di ogni anno e sospeso di diritto fino a quest'ultima data, deve essere interpretato, tenendo conto sia della espressione letterale che della ratio legis, nel senso che la sospensione concerne esclusivamente i termini che scadono entro il suddetto periodo e non anche i termini che scadono immediatamente prima o immediatamente dopo.*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)