Sez. 3, Sentenza n. 3895 del 05/12/1968 (Rv. 337384 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DEL PERIODO FERIALE - SCADENZA DEL TERMINE NEL PERIODO FERIALE - CALCOLO DEL PERIODO FERIALE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DEL PERIODO FERIALE - SCADENZA DEL TERMINE NEL PERIODO FERIALE - CALCOLO DEL PERIODO FERIALE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*
La legge sulle ferie estive degli avvocati (legge 14 luglio 1965, n 818) ha disposto una vera e propria sospensione dei termini processuali scaduti tra il primo agosto e il 15 settembre, e non gia una proroga di essi, onde detto periodo estivo non deve calcolarsi ai fini della decorrenza del termine, quando la scadenza del termine stesso, secondo il computo normale, si verifichi entro il suindicato periodo. (Cfr 2594'68, mass n 335071; 2557'68, mass n 335007; 2390'68, mass n 334750).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)