Sez. 1, Sentenza n. 10900 del 05/05/2010 (Rv. 613282 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
La sentenza emessa in primo grado nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ai sensi degli art. 18 e 19 della legge fall. (nel testo previgente, applicabile "ratione temporis"), dallo stesso collegio che ha provveduto alla dichiarazione di fallimento, non è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ma, avendo il giudizio di opposizione il carattere e la funzione sostanziale di un giudizio d'impugnazione di secondo grado, integra l'ipotesi di astensione obbligatoria prevista dall'art. 51 n. 4 cod. proc. civ., da far valere esclusivamente mediante tempestiva e rituale istanza di ricusazione formulata ai sensi dell'art. 52 cod. proc. civ. nel corso del procedimento ove si sia verificata l'incompatibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge Falliment. art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)