diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12029 del 01/07/2004 (Rv. 573984 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Giudizio di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento - Giudice delegato - Partecipazione al collegio giudicante dopo aver autorizzato il curatore a resistere all'opposizione - Questione di costituzionalità - Irrilevanza in mancanza di rituale istanza di ricusazione.
Stato
decisa il 2004-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573984-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 n. 4 cod. proc. civ. e 18 legge fall., nella parte in cui non escludono il giudice delegato dalla composizione del tribunale nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento dopo che lo stesso giudice delegato abbia reso manifesta, attraverso l'autorizzazione data al curatore per resistere nel giudizio, la sua opinione contraria alle ragioni dell'opposizione stessa, è irrilevante, nel giudizio di impugnazione della sentenza emessa in sede di opposizione, quando la pretesa violazione dell'obbligo di astensione non sia stata fatta valere attraverso una tempestiva e rituale istanza di ricusazione, atteso che la mancata proposizione di tale istanza preclude la possibilità di far valere quel vizio quale motivo di nullità derivante dalla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., della sentenza impugnata, onde l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale non potrebbe comunque comportare la nullità della sentenza stessa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)