Sez. 3, Sentenza n. 1920 del 26/05/1976 (Rv. 380717 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - PAGAMENTO DEL CONDUTTORE - VALIDO PATTO DEROGATIVO DEL BLOCCO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - PAGAMENTO DEL CONDUTTORE - VALIDO PATTO DEROGATIVO DEL BLOCCO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Il pagamento da parte del conduttore di aumenti del canone di locazione in misura superiore a quella legale, non rivela di per se solo un patto derogativo delle norme vincolistiche - valido ai sensi dell'art 5 della legge 21 dicembre 1960, n 1521 - che obblighi il conduttore a corrispondere aumenti di pigione in misura piu elevata di quella legale, occorrendo, affinche sia posto in essere tale patto, se non l'espresso consenso delle parti di derogare alle Disposizioni di blocco quoad pretium, almeno un loro tacito consenso manifestato da fatti concludenti. (nella specie, il locatore non aveva fornito alcuna prova di un accordo derogativo, ma aveva continuato a sostenere che gli aumenti applicati al canone di locazione non eccedevano la misura massima stabilita dalla legge). (Conf 986/72, mass n 357284).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)