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Sez. 3, Sentenza n. 986 del 27/03/1972 (Rv. 357284 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - PAGAMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - VALIDO PATTO DEROGATIVO DEL BLOCCO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357284-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - PAGAMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - VALIDO PATTO DEROGATIVO DEL BLOCCO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il pagamento, da parte del conduttore su richiesta del locatore, di aumenti legali del canone di locazione in misura superiore a quella dovuta, non rivela di per se solo la formazione di un patto derogativo delle norme vincolistiche, valido ai sensi dell'art 5 della legge 21 dicembre 1960 n 1521, che obblighi il conduttore a corrispondere aumenti di pigione in misura piu elevata di quella legale, occorrendo, affinche sia posto in essere un tale patto, se non l'espresso consenso delle parti di derogare alle Disposizioni di blocco quoad pretium, almeno un loro tacito consenso manifestato da fatti concludenti. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano desunto l'esistenza di un tacito patto derogativo delle norme vincolistiche dal reciproco comportamento tenuto dalle parti: il conduttore aveva pagato ininterrottamente per quattro anni il canone maggiorato senza riserve od obiezioni, mentre il locatore, in coincidenza temporale con il patto stesso, aveva migliorato la cosa locata). (Conf 1067'69, mass n 339564; 839'69, mass n 339179).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)