Sez. 2, Sentenza n. 4306 del 08/11/1957 (Rv. 882442 - 01)
CHIESA - PERSONALITÀ GIURIDICA - DISCIPLINA CHIESA - SANTUARIO DI S.PANCRAZIO IN PIANEZZA - REGIME GIURIDICO - RAPPRESENTANZA. CHIESA - MANCANZA DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA - RAPPRESENTANZA CHIESA - MANCANZA DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA - OBBLIGAZIONI RELATIVE - SACERDOTE PREPOSTO - RESPONSABILITÀ - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZA.
CHIESA - PERSONALITÀ GIURIDICA - DISCIPLINA CHIESA - SANTUARIO DI S.PANCRAZIO IN PIANEZZA - REGIME GIURIDICO - RAPPRESENTANZA. CHIESA - MANCANZA DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA - RAPPRESENTANZA CHIESA - MANCANZA DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA - OBBLIGAZIONI RELATIVE - SACERDOTE PREPOSTO - RESPONSABILITÀ - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZA.
Per il diritto canonico le chiese, indicate come res sacrae, possono formare anche oggetto di proprietà privata; e se per esse è ammesso l'acquisto della personalità giuridica, si richiede all'uopo, tranne casi eccezionali, un riconoscimento. Il codex iuris canonici precisa anzi che, mentre la Chiesa cattolica e la Santa Sede hanno ipso iure la personalità giuridica per diretta investitura divina, tutti gli altri enti ecclesiastici possono acquistare la personalità giuridica solo in quanto sia loro attribuita da una norma espressa di diritto canonico o mediante un provvedimento specifico della autorità ecclesiastica competente. Pertanto non può ammettersi che, secondo il diritto canonico, tutte le chiese abbiano ipso iure la natura di persone giuridiche. E lo stesso deve dirsi dei santuari, che non possono distinguersi per caratteristiche obiettive dalle chiese e che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, sono soggetti alla stessa disciplina. Sempre nell'ambito del diritto canonico, è peraltro riconosciuto in via di massima la personalità giuridica alle chiese parrocchiali. Per quanto attiene alla disciplina secondo il diritto ecclesiastico dello stato debbono fissarsi i seguenti punti: a) nel sistema del cod.civ. Albertino del 1837 si ritenevano muniti, agli effetti civili, di personalità giuridica quegli enti ecclesiastici che avessero tali qualità secondo le Disposizioni del diritto canonico; b) nel sistema del cod.civ. 1865 veniva mantenuto il riconoscimento della personalità giuridica agli enti ecclesiastici già esistenti, mentre occorreva un provvedimento della autorità statale per quelli di nuova Costituzione; C) con le cosiddette leggi eversive (speciale legge n.3036 del 1866 e n.3848 del 1867) venne soppressa la personalità giuridica, già precedentemente riconosciuta ad una serie di enti ecclesiastici; d) l'art.29 del concordato fra la Santa Sede e l'Italia, pur mantenendo la personalità degli enti già riconosciuti, non contiene il riconoscimento immediato, incondizionato e indiscriminato della personalità giuridica per tutte le chiese aperte al culto, sebbene prevede soltanto la possibilità di un tale riconoscimento, da concedersi volta per volta, su domanda espressa della autorità ecclesiastica, con provvedimenti specifici. Le modalità sono state specificate dal R.d. n.2262 del 1929 (art.10 e 12). Il santuario di S.pancrazio in pianezza non è fornito di personalità giuridica, ma appartiene a titolo di proprietà all'ente morale provincia del sacro cuore di Maria. Pertanto la rappresentanza del santuario spetta all'ente cui esso appartiene, e non al sacerdote, rettore, parroco o ordinario preposto. Il disposto dell'art.15 della legge n. 848 del 1929, in base al quale le chiese sono rappresentate dall'ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che sotto qualsiasi denominazione o titolo sia ad esse legittimamente preposto, si riferisce a quelle chiese che hanno sempre avuto od hanno per espresso provvedimento conseguito il riconoscimento della personalità giuridica. Ne consegue che, se una Chiesa non si trova in tale status ed appartiene invece, ad una comunità religiosa o ad altro ente ecclesiastico regolarmente riconosciuto, è alla comunità o all' ente che spetta esclusivamente anche la rappresentanza della Chiesa stessa. La Chiesa, che può assumere solo la figura di una Fondazione, non mai di una associazione o di un comitato, ove non sia riconosciuta, conseguendo così la personalità giuridica, rimane nella condizione di una res e non può essere considerata un ente di fatto con certa autonomia amministrativa. Nè può pertanto riconoscersi al sacerdote che vi è preposto una capacità processuale per le obbligazioni assunte nell'interesse o per conto della Chiesa stessa, spettando detta capacità solo alla persona fisica o giuridica cui appartiene la res.
Riferimenti normativi: Legge 02/12/1929 num. 2362 art. 10, Legge 07/07/1866 num. 3036 art. 1, Legge 15/08/1867 num. 3848 art. 1, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)