Sez. 3, Sentenza n. 4627 del 02/04/2002 (Rv. 553406 - 01)
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - CAPACITÀ - PERSONALITÀ GIURIDICA | Capitolo - Personalità giuridica - Sussistenza - Accertamento - Criteri - Riferimento agli artt. 1 e 16 cod. civ., 16 preleggi - Esclusione - Riferimento all'art. 29, secondo comma, lett. a), del Concordato tra la santa Sede e l'Italia (ratificato dall'italia con legge n. 810 del 1929) - Configurabilità - Prova in giudizio dello stato di persona giuridica - Modalità.
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - CAPACITÀ - PERSONALITÀ GIURIDICA
La personalità giuridica degli enti ecclesiastici, ivi ricompresi i capitoli, non è soggetta alle regole di cui agli artt. 1 e 16 del codice civile, né dell'art. 16 delle preleggi, trovando per essi applicazione la disciplina pattizia ed eccezionale e come tale derogatoria di quella generale di cui all'art. 29, secondo comma, lett. a) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, ratificato dall'Italia con legge 27 maggio 1929, n. 810 (secondo cui <<ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese...>>); né è onere dell'ente ecclesiastico che sia stato convenuto in giudizio avanti al giudice italiano dare prova del proprio status di persona giuridica secondo la legge italiana mediante l'esibizione dell'atto di fondazione o di costituzione, essendo allo scopo sufficiente che da tutti i documenti prodotti in giudizio (nel caso, nota verbale della Segreteria di Stato Vaticana all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede; denunzia dei redditi presentata dal Capitolo: documenti tutti attinenti alla capacità di essere parte in giudizio, ed in quanto tali direttamente esaminabili anche dalla Suprema Corte di Cassazione) tale status risulti incontestato ed incontestabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1, Cod. Civ. art. 16, Preleggi art. 16, Legge 27/05/1929 num. 810 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)