Sez. 5 - , Ordinanza n. 9165 del 03/04/2023 (Rv. 667381 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Avviso di fissazione di udienza - Elezione di domicilio presso il difensore - Comunicazione all’indirizzo pec della parte anziché del difensore - Nullità - Sussistenza - Sanatoria ex art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p.e.c., valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art. 16-bis, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed abbia invece eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del predetto decreto, avvenuta direttamente all'indirizzo p.e.c. è nulla, non potendosi equiparare alla consegna a mani proprie, che l'art. 17 del predetto decreto fa sempre salva.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)