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Sez. T, Ordinanza n. 8458 del 04/04/2026 (Rv. 678105-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 - Notifica o comunicazione a mezzo PEC - Consegna a mani proprie - Equiparabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678105-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Nel processo tributario, la notificazione o comunicazione a mezzo PEC, effettuata all'indirizzo della parte, non è equiparabile alla consegna in mani proprie, che l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa sempre salva, in quanto la prima, a differenza della seconda, prescinde da un effettivo coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell'atto, essendo sufficiente la ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, in applicazione della regola di cui all'art. 149 bis c.p.c.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)