Sez. 3, Sentenza n. 2566 del 19/08/1971 (Rv. 353630 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- DEBITORE ESECUTATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - POSSIBILITA DI IMPUGNAZIONE AUTONOMA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- DEBITORE ESECUTATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - POSSIBILITA DI IMPUGNAZIONE AUTONOMA.*
Qualora il debitore esecutato, dopo la scadenza del termine perentorio stabilito dallo art 617 cod proc civ, intervenga in un giudizio di opposizione agli Atti esecutivi promosso da altri, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, egli entra nel rapporto processuale quale litisconsorte necessario ed e, pertanto, legittimato a proporre impugnazione autonoma. (V 1523'67, mass n 328247' 3363'68, mass n 336388' contra 946'66, ma(ss n 321890).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)