Sez. 3, Sentenza n. 946 del 15/04/1966 (Rv. 321890 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ESECUZIONE IMMOBILIARE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - CON INCANTO - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA DI PROROGA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO - INTERVENTO DEL DEBITORE DOPO IL TERMINE DI CUI ALL'ART 617 COD PROC CIV - INTERVENTO ADESIVO - IMPUGNAZIONE AUTONOMA DELLA SENTENZA DA PARTE DELL'INTERVENTO - INAMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ESECUZIONE IMMOBILIARE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - CON INCANTO - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA DI PROROGA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO - INTERVENTO DEL DEBITORE DOPO IL TERMINE DI CUI ALL'ART 617 COD PROC CIV - INTERVENTO ADESIVO - IMPUGNAZIONE AUTONOMA DELLA SENTENZA DA PARTE DELL'INTERVENTO - INAMMISSIBILITA.*
Qualora il debitore esecutato, dopo la scadenza del termine di cui al l'art.617 cod.proc.civ., sia intervenuto nel giudizio di opposizione agli Atti esecutivi proposto da altri contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, su istanza dell'aggiudicatario, abbia prorogato il termine di cui all'art.585 1 comma cod.proc.civ. chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, l'intervento da esso spiegato ha carattere adesivo dipendente, in quanto il debitore, con la scadenza del cennato termine, ha perduto il diritto di contestare in modo autonomo il provvedimento. Ne tale debitore puo essere considerato un litisconsorte necessario, poiche nei giudizi di opposizione agli Atti esecutivi, la legittimazione passiva compete soltanto a chi ha assunto l'iniziativa dell'atto impugnato. Di conseguenza, nella sua qualita di interventore adesivo dipendente, il debitore esecutato non e legittimato ad impugnare autonomamente la sentenza. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)