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Sez. 2, Sentenza n. 2485 del 03/10/1964 (Rv. 303723 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - DECENNALE (ABBREVIATA) - TITOLO IDONEO AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - VENDITA TRA PRIVATI DI BENE DEMANIALE - ESCLUSIONE - USUCAPIONE DECENNALE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1964-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303723-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - DECENNALE (ABBREVIATA) - TITOLO IDONEO AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - VENDITA TRA PRIVATI DI BENE DEMANIALE - ESCLUSIONE - USUCAPIONE DECENNALE - INAPPLICABILITA.*

L'usucapione decennale di cui all'art 1159 cod civ puo essere invocata dall'acquirente a non domino, ma non da chi abbia acquistato in base a negozio nullo, o comunque viziato, essendo l'usucapione abbreviata possibile solo se la inidoneita del titolo derivi esclusivamente dal fatto che l'alienante ha disposto di un immobile altrui, mentre in tutti gli altri casi di invalidita o inefficacia del titolo l'usucapione si compie solo con il decorso del termine ordinario. Pertanto, colui che abbia acquistato un bene demaniale da altro privato non puo invocare l'usucapione abbreviata decennale, ma solo quella ordinaria, neppure dalla successiva data della sdemanializzazione del benè e, infatti, nulla la vendita di un bene demaniale fra privatì e la sopravvenuta sdemanializzazione non importa alcuna convalida del contratto. (V 708-64 1307-60 1060-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)