Sez. 3, Sentenza n. 5927 del 29/11/1985 (Rv. 443091 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL FONDO DA PARTE DEL RETRAENTE - FONDAMENTO - PREZZO DEL RISCATTO - VERSAMENTO - OMISSIONE - CONSEGUENZE - AZIONE DI RISOLUZIONE EX ART. 1453 COD. CIV. - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL FONDO DA PARTE DEL RETRAENTE - FONDAMENTO - PREZZO DEL RISCATTO - VERSAMENTO - OMISSIONE - CONSEGUENZE - AZIONE DI RISOLUZIONE EX ART. 1453 COD. CIV. - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel riscatto agrario, l'acquisto della proprietà da parte del retraente non è ricollegabile ad un contratto, in quanto prescinde da un accordo e deriva dall'Esercizio di un diritto potestativo, mediante dichiarazione unilaterale recettizia che determina "ope legis" la sostituzione del retraente medesimo al retrattato nella posizione di acquirente del fondo. Ciò comporta che il mancato versamento del prezzo del riscatto, il quale viene a condizionare il suddetto effetto secondo la previsione dell'art. 8 ottavo comma della legge n. 590 del 1965, non è qualificabile come inadempimento contrattuale, né quindi può essere dedotto a fondamento di un'Azione risolutoria a norma dell'art. 1453 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)