Sez. 3, Sentenza n. 3499 del 25/07/1989 (Rv. 463489 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ESERCIZIO - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - ESERCIZIO - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO.*
In tema di prelazione agraria, prevista dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, ai fini della realizzazione del diritto potestativo del prelazionante, la tempestiva dichiarazione di voler esercitare il diritto è inidonea a produrre l'effetto acquisitivo ove non intervenga - entro il termine previsto dalla norma citata - il pagamento del prezzo, da effettuarsi mediante offerta reale e, occorrendo, deposito della somma; in Mancanza si determina l'automatica caducazione del contratto conclusosi con l'accettazione della proposta di alienazione, senza necessità di domanda risolutoria. (V 5297/1985, mass n 443091, sulla seconda parte della massima; (Conf 5557/1983, mass n 430501, sulla prima parte della massima).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 6 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)