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Sez. 1, Sentenza n. 4569 del 15/04/1992 (Rv. 476799 - 01)

Società - Di persone fisiche - Società irregolare e di fatto - Costituzione | Contratto costitutivo - Conferimento di beni immobili - Mancanza - Forma scritta - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476799-01

Società - Di persone fisiche - Società irregolare e di fatto - Costituzione

Il contratto costitutivo di società in nome collettivo, che non abbia per oggetto il conferimento di beni immobili, può essere concluso anche oralmente, essendo il documento scritto richiesto solo in funzione dell'eventuale iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2296 cod. civ.). Tale documento è, pertanto, superfluo per le società irregolari, alle quali si applica, in forza del rinvio di cui all'art. 2293 cod. civ., la disposizione del precedente art. 2251, secondo il quale il contratto di società (personali) non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2296

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)