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Sez. 1, Sentenza n. 8187 del 29/08/1997 (Rv. 507286 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA | Scritta - Mancanza - Ininfluenza - Rapporti tra soci - Elementi di prova - Comportamenti tenuti dai soci nei confronti dei terzi - Rilevanza - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507286-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA

La concreta mancanza della prova scritta di un contratto societario relativo ad una società di fatto o irregolare (non richiesta, peraltro, dalla legge ai fini della sua validità), non impedisce, al giudice del merito, l'accertamento, "aliunde", della esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale nonché l'esistenza di una "affectio societatis" ("id est" l'intenzione pattizia dei contraenti di vincolarsi e collaborare per tale esercizio), potendo legittimamente desumersi tale rapporto sociale dai comportamenti tenuti, anche nei confronti dei terzi, da ciascuno dei soci nell'esercizio collettivo dell'impresa. Tale indagine, risolvendosi nell'apprezzamento di elementi di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2251

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)