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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 149 del 1984

Decisione
decisa il 1984-05-18, depositata il 1984-05-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:149
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14774

  • Alimenti e bevande (igiene e commercio)
  • Frodi alimentari
  • Preparazione e commercio di mosti, vini ed aceti
  • Ipotesi di aggiunta di sostanze zuccherine (C.D. zuccheraggio) e di produzione di vino artificiale
  • Identico trattamento sanzionatorio
  • Rilevanza della questione
  • Difetto di motivazione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, nella parte in cui sottopone ad eguale trattamento sanzionatorio sia l'ipotesi di preparazione di vino c.d. "industriale" o "artificiale" sia quella, meno grave, di aggiunta di zucchero a vino genuino allo scopo di migliorarne le qualità organolittiche o di aumentarne la gradazione alcoolica, in quanto il giudice a quo non ha svolto la benché minima motivazione in punto di rilevanza, limitandosi solo ad affermarla apoditticamente. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, perché già decise, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 sia in riferimento all'art. 3 (identica alla sopradescritta questione) che all'art. 76 Cost. (v. al riguardo la S. n. 188/1982 e Ord. nn. 19/1983, 51/1983 e 369/1983).

Norme impugnate

  • art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 10 novembre 1982 dal Tribunale di Matera nel procedimento penale a carico di Vergara Cosimo, iscritta al n. 940 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983; 2) ordinanza emessa il 4 ottobre 1982 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a carico di Pasi Giorgio, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'anno 1983. Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Matera, con ordinanza in data 10 novembre 1982, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti); a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente sanzionando sia l'ipotesi di preparazione di vino (c. d. "industriale", "sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe sullo stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di diversa gravità, violando il principio razionale di adeguatezza della pena al fatto; b) in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto nel vietare in modo assoluto, anche per la correzione di vini "naturali", l'impiego di sostanze zuccherine, non si è uniformato ai criteri imposti dall'art. 2, comma primo, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo delegato di tener conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea e delle norme riguardanti l'attuazione della politica agricola comune; che questione identica a quella indicata sub a) è stata sollevata altresì dal Tribunale di Ravenna con ordinanza in data 4 ottobre 1982;
punto 2
considerato che il Tribunale di Ravenna, omesso ogni accenno ai fatti di causa, non ha svolto la benché minima motivazione in punto di rilevanza, limitandosi ad affermare apoditticamente che "ovviamente la questione è rilevante ai fini della decisione della presente causa"; che la questione in tali termini sollevata, in linea col costante indirizzo di questa Corte, va dichiarata manifestamente inammissibile; che entrambe le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Matera sono state già dichiarate non fondate con sentenza n. 188 del 1982 e manifestamente infondate con ordinanze n. 19 e 369 del 1983; che la questione sub a) è stata inoltre dichiarata manifestamente infondata anche con ordinanza n. 51 del 1983;
punto 3
visti gli artt. 26, secondo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), sollevata dal Tribunale di Ravenna, con ordinanza in data 4 ottobre 1982 (r.o. n. 39/1983), in riferimento all'art. 3 della Costituzione; dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965, sollevate dal Tribunale di Matera, con ordinanza del 10 novembre 1982 (r.o. n. 940/1982), in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. ROLANDO GALLI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze